Il reato di diffamazione è integrato anche se il pettegolezzo è rivolto a più persone non contemporaneamente ma in tempi diversi

di Valeria Zeppilli - Vantarsi in paese di avere una relazione con una donna sposata è un comportamento che può costare caro a chi lo compie e comportare una condanna penale per diffamazione.

La Corte di cassazione, con la sentenza numero 7856/2018 (qui sotto allegata), ha infatti confermato la rilevanza penale della condotta di un uomo che aveva diffuso tra i compaesani della vittima, sposata con un altro, la notizia di aver avuto una relazione con lei e di essere in possesso di filmati che lo ritraevano in momenti di intimità con la donna.

Comunicazione offensiva

I tentativi dell'imputato di mantenere intonsa la propria fedina penale rilevando che il pettegolezzo non era stato riferito a più persone contemporaneamente sono caduti nel nulla: per i giudici non è infatti necessario che la comunicazione offensiva con la pluralità di soggetti avvenga contemporaneamente con ciascuno di essi, ma la stessa, se è rivolta a più destinatari, integra il reato di diffamazione anche se si realizza in tempi diversi.

Valore offensivo della condotta

La Corte di cassazione, nel confermare la condanna dell'uomo, ha inoltre rilevato che la divulgazione della relazione extraconiugale (che oltretutto, nel caso di specie, era stata corredata dalla possibilità di visionare delle "immagini probatorie") ha un valore "intrinsecamente offensivo della reputazione" in quanto il tradimento è notoriamente un "comportamento contrario al comune sentire ed ai canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati ... oltre che al dovere di fedeltà derivante dal matrimonio".

Corte di cassazione testo sentenza numero 7856/2018
Valeria Zeppilli

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