I tratti comuni e le principali differenze tra la revocatoria ordinaria e quella fallimentare

di Simone Sambucci - L'azione revocatoria, detta anche actio pauliana, è disciplinata dall'art. 2901 c.c., il quale prevede che il creditore possa domandare la dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione patrimoniale che arrechino pregiudizio alle sue ragioni, quando il debitore sia stato consapevole, compiendo l'atto, del pregiudizio che esso avrebbe cagionato al creditore (scientia damni) oppure, se l'atto sia stato compiuto anteriormente al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al pregiudizio delle ragioni creditorie (consilium fraudis).

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Azione revocatoria: principi generali

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Se l'atto è a titolo oneroso, invece, è necessario che il terzo sia stato a conoscenza del pregiudizio potenzialmente arrecabile al creditore per il tramite dell'atto (scientia damni) oppure, se l'atto è antecedente al sorgere del credito, che il terzo sia stato a conoscenza della dolosa preordinazione dello stesso da parte del debitore (partecipatio fraudis).

Riguardo la sussistenza del requisito dell'eventus damni si è, peraltro, recentemente espressa la Suprema Corte, affermando che in tema di azione revocatoria ordinaria, "attesa la natura generale della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., l'insufficienza originaria dei beni del debitore non esclude l'eventus damni, anche ove l'atto dispositivo non abbia aggravato la stessa, essendo sufficiente - ai fini dell'esercizio dell'azione - che il patrimonio del debitore si fosse da allora incrementato in virtù dell'acquisto di altri e diversi beni (Cass. n. 1366/2017).

La dichiarazione giudiziale di inefficacia cui si giunge qualora venga accolta la domanda del creditore (legittimato attivo), non coinvolge in ogni caso, come precisa l'art. 2901 c.c., i diritti acquisiti tramite atto a titolo oneroso dai terzi in buona fede, tranne in un caso: quando la domanda giudiziale è stata trascritta prima del compimento dell'atto a titolo oneroso, in quanto in un simile caso il terzo (e come lui chiunque altro), potrebbe tranquillamente venire a conoscenza dell'azione giudiziale revocatoria, essendo essa trascritta.

La funzione dell'azione revocatoria

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La funzione dell'azione revocatoria, come facilmente intuibile, è di tipo cautelare e conservativo, mirando essa a permettere al soggetto creditore la realizzazione del suo diritto di credito, in via esecutiva, sui beni del debitore. Qualora non vi fosse, difatti, un simile tipo di azione con scopi conservativi, il debitore, per sottrarre i beni del suo patrimonio all'aggressione creditoria, potrebbe decidere di venderli oppure donarli ad altri soggetti, lasciando il creditore nella condizione di non potersi soddisfare.

La natura della revocatoria ordinaria, va precisato, non è comunque di tipo satisfattorio, nel senso che con il suo accoglimento il creditore non riesce ad ottenere la soddisfazione del credito, dovendo, in seguito alla dichiarazione di inefficacia, esperire un'azione di natura esecutiva (la quale, contrariamente all'azione revocatoria, postula necessariamente un titolo esecutivo).

Di recente, peraltro, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza in merito all'aspetto della funzione dell'actio revocatoria. Secondo la Corte infatti tale azione sarebbe esclusivamente diretta a conservare il patrimonio del debitore al fine di permettere, poi, al creditore, tramite un'azione esecutiva, di soddisfare crediti derivanti da obbligazioni di tipo esclusivamente pecuniario e non di altro tipo. Si legge nella sentenza, difatti, che "l'azione pauliana non è strutturalmente destinata alla tutela dell'esecuzione in forma specifica di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie, avendo la sola funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ex art. 2740 c.c., ove la sua consistenza si riduca, per uno o più atti dispositivi, così pregiudicando la realizzazione coattiva del diritto del creditore, ed è pertanto correlata all'eventuale esercizio, al suo esito, all'azione esecutiva sul bene trasferito, per soddisfare le ragioni pecuniarie del creditore" (Cass. n. 22915/2016). Con la sentenza appena citata la Suprema Corte provvedeva proprio a cassare una sentenza di accogliemento dell'azione revocatoria a tutela di un diritto alla restituzione di un bene, su cui il creditore vantava un diritto reale.

L'inefficacia relativa dell'atto

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Scopo dell'azione in parola è, quindi, quello già specificato di giungere ad una dichiarazione di inefficacia di determinati atti di disposizione patrimoniale. Qualora la si ottenga, comunque, è bene precisare come essa non determini una invalidità dell'atto, il quale rimane in ogni caso valido inter partes ed erga omnes. L'inefficacia di cui trattasi è, infatti, di portata relativa (cd. inopponibilità): l'atto, dunque, pur rimanendo perfettamente valido, sarà inopponibile e quindi inefficace nei confronti del solo creditore revocante.

L'oggetto dell'azione revocatoria

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Gli atti oggetto dell'azione revocatoria devono, come la norma prescrive, essere atti di disposizione aventi necessariamente contenuto patrimoniale e quindi idonei ad incidere sui beni facenti parte della garanzia patrimoniale generica ai sensi dell'art. 2740 c.c. ("Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri"). Rimangono quindi esclusi dall'azione revocatoria:

- gli atti nulli ex art. 1418 c.c., in quanto per essi è sufficiente l'esperimento dell'azione di nullità;

- gli atti relativi a beni inalienabili o impignorabili, in quanto non incidono sulla garanzia patrimoniale generica;

- i comportamenti di pura inerzia.

La giurisprudenza ha poi escluso la possibilità di azione revocatoria anche nei confronti del contratto preliminare, giacché non producendo questo effetti di natura traslativa, non rientrerebbe nel novero dei sopra menzionati atti di disposizione idonei ad incidere sulla garanzia patrimoniale generica.

La revocatoria fallimentare

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L'art. 2904 c.c. rimanda espressamente, per ciò che riguarda l'azione revocatoria fallimentare e l'azione revocatoria penale, alle leggi speciali in materia. La legge fallimentare prevede due tipologie di azione revocatoria:

1) azione revocatoria ordinaria fallimentare;

2) azione revocatoria fallimentare.

L'art. 66 L.F. stabilisce infatti che il curatore, ove ne ricorrano i presupposti, possa esperire nel corso del fallimento una azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 del Codice civile. In tale caso si avrà, oltre ad una differenza riguardo il legittimato attivo alla proposizione dell'azione, che in tal caso è il curatore fallimentare, anche una diversità di effetti: l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., infatti, se esperita nell'ambito del fallimento dal curatore fallimentare, andrà a giovamento di tutti i creditori del fallito (e non solo di coloro che propongono l'azione ex art. 2901 c.c., quando esperita al di fuori del fallimento).

Funzione e presupposti dell'azione revocatoria fallimentare

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Diversamente dalla revocatoria ordinaria esperita dai creditori al di fuori del fallimento (il cui obiettivo è la tutela della garanzia patrimoniale generica), la revocatoria fallimentare è finalizzata a salvaguardare la par condicio creditorum, ossia l'uguale diritto che tutti i creditori hanno di soddisfarsi sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Essendo diversa la funzione cui è diretta l'azione revocatoria fallimentare, facilmente intuibile è come possano esserne diversi, rispetto alla revocatoria ex artt. 2901 e ss. c.c., anche i suoi presupposti. Il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare è, infatti, costituito dalla cd. scientia decoctionis, ovvero la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, non essendo invece richiesta la consapevolezza del pregiudizio dell'atto.

Azione revocatoria fallimentare e ordinaria: le differenze

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Interessante, oltre a delineare gli aspetti essenziali dei due istituti, è di certo concludere il discorso affrontato con l'individuazione delle differenze generali che intercorrono tra le due azioni.

- Revocatoria fallimentare:

a) è applicabile solo in caso di fallimento, nei confronti di un imprenditore;

b) è necessario lo stato d'insolvenza dell'imprenditore;

c) gli atti a titolo oneroso sono revocati, se anormali, solo se il curatore riesce a provare l'esistenza delle condizioni previste dalla legge o, se normali, se riesce a provare la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo;

d) gli atti a titolo gratuito sono automaticamente revocati;

- Revocatoria ordinaria:

a) è applicabile nei confronti di tutti i debitori;

b) può essere esperita a prescindere dallo stato di insolvenza del debitore;

c) gli atti a titolo oneroso sono revocati solo qualora il creditore riesca a dare prova la malafede o del dolo del debitore, e della malafede o del dolo del terzo;

d) gli atti a titolo gratuito sono invece revocati solo se il creditore riesce a provare la malafede o il dolo del debitore.

Leggi anche L'azione revocatoria ordinaria


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