Aspetti e analisi della disciplina nell'ipotesi del decorso dei termini nelle comunicazioni telematiche

Dott.ssa Rosa Valenti - Con l´introduzione del processo telematico gli avvocati hanno modo di verificare direttamente da Polisweb le date delle comunicazioni in cancelleria.

Non sono pochi i casi di decorso dei termini processuali nel caso di comunicazioni telematiche, su questo punto apparentemente controverso, la Cassazione ha piú volte ribadito una sorta di interpretatio abrogans, che ai fini dell'individuazione del dies a quo, la data della comunicazione in cancelleria non rileva affatto.

La questione, dunque, è quella di computare il dies a quo, ma soprattutto di provare di aver rispettato i termini.

Notificazioni telematiche: le norme di riferimento

L´articolo 16 del D. L. n. 179 del 2012 rubricato "Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica" prevede al comma 4 "nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".

Il successivo comma 6 prevede l´ipotesi di mancato recapito per cause imputabili al destinatario "le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita' si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario".

Un caso particolare previsto dal comma 8 viene applicato quando "non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale."In questa sede è bene precisare che nell´ipotesi di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8, questo è quanto prevede il comma 13.

Il codice di procedura civile all'articolo 149 bis al terzo comma prevede in tema di perfezionamento della notifica che la stessa "si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.Determinante è il rilascio della ricevuta che attesti l´avvenuta ricezione del documento, questo è quanto previsto dal 5 comma dell´articolo 149 bis c.p.c. "al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica".

Orbene, nel caso di specie qualora la notifica per mezzo della piattaforma Polisweb sia avvenuta nei termini, e di conseguenza l´avvocato abbia ricevuto regolare ricevuta di ricezione, la notifica si intende perfezionata. La notifica con il mezzo telematico si intende perfezionata nel momento in cui il gestore «rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario».

La relata (che deve contenere le informazioni di cui al comma 2 dell'art. 148, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso cui l'atto è stato inviato) deve essere redatta su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici («individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia»).

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo devono essere allegate, con le stesse modalità di confezionamento della relata, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario deve restituire all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione sottoscritta con firma digitale e alle ricevute di invio e di consegna (art. 17 dm n. 44/2011).

L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. n. 7665/2016).

Pertanto, la conoscenza dell'atto, che implica il raggiungimento dello scopo della notificazione, si realizza, e può desumersi in questo caso, con la prova rappresentata dalla ricevuta completa di avvenuta consegna.

Notifiche telematiche: la giurisprudenza

Secondo consolidata giurisprudenza "il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass. n. 13857/2014; conf., sez. trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del 2002).

Con questa pronuncia la Suprema Corte richiama un suo precedente orientamento, condiviso e consolidato, secondo il quale il principio sancito dall'art. 156 c.p.c., in base al quale la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Di conseguenza, «la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass. n. 26831/2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte».

In conclusione nel caso in cui siano decorsi i termini di notificazione attraverso il processo telematico, per cause non imputabili alla parte, l'avvocato potrebbe ben chiedere la remissione in termini a norma dell'articolo 153 c.p.c. "la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'art. 294, secondo e terzo comma".

Dott.ssa Rosa Valenti

Giurista, Criminologa

Studio Legale Bolzano

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