Per le Sezioni Unite, se l'accordo risulta adeguatamente provato, ai fini della validità non è necessaria la sottoscrizione della banca

di Valeria Zeppilli - Le Sezioni Unite, chiamate qualche tempo fa a fornire la propria interpretazione sulla questione del requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, si sono pronunciate sul punto con la sentenza numero 1653/2018 qui sotto allegata.

Con tale pronuncia, sostanzialmente, i giudici hanno decretato la salvezza dei contratti-quadro sottoscritti dai soli clienti, risolvendo la questione della nullità in favore delle banche.

Il contratto-quadro

Nel dettaglio, le Sezioni Unite hanno innanzitutto precisato che il contratto-quadro con il quale si regolamentano i servizi alla cui prestazione l'intermediario si obbliga verso il cliente può essere accostato per alcuni aspetti al mandato. Da esso, infatti, derivano obblighi e diritti reciproci tra le parti e le successive operazioni devono essere considerate dei suoi momenti attuativi.

Solo per il contratto-quadro, e non per i singoli servizi di investimento o disinvestimento, la legge prevede la forma scritta a pena di nullità. Nel farlo, l'articolo 23 del decreto legislativo numero 58/1998 prevede in maniera inequivoca la redazione del contratto per iscritto e la sua consegna al cliente, a cui solo attribuisce la facoltà di far valere la nullità per inosservanza della forma prescritta.

La ratio della norma

Per le Sezioni Unite, la ratio della norma e della previsione della nullità è evidente: al cliente va assicurata la piena indicazione di una serie di elementi, quali gli specifici servizi forniti, la durata del contratto, le modalità di rinnovo e di modifica, le modalità con le quali si svolgeranno le successive operazioni e così via.

La finalità protettiva dell'investitore è quindi per i giudici l'elemento da considerare nell'interpretare il vincolo di forma imposto dal legislatore, senza potersi limitare a richiamare in automatico la disciplina generale sulla nullità.

La firma della banca non serve

Di conseguenza, proprio avuto riguardo alla finalità della normativa, deve ritenersi che il contratto-quadro debba essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento sia necessaria la sottoscrizione dell'investitore e che a questi ne debba essere consegnato un esemplare. Il consenso della banca, invece, può farsi discendere dai comportamenti concludenti ravvisabili nella consegna del documento negoziale, nella raccolta della firma del cliente e nell'esecuzione del contratto.

Se l'accordo risulta in tal modo provato, per le Sezioni Unite "è difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca … necessiti ai fini della validità del contratto-quadro".

Corte di cassazione testo sentenza numero 1653/2018
Valeria Zeppilli

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