Per la quinta sezione non serve attendere l'intervento delle SS.UU. perché l'intento della riforma è chiaramente quello di orientarsi in tal senso

di Valeria Zeppilli - Il codice di procedura penale, in conseguenza delle recenti riforme, non prevede più la facoltà per l'imputato di fare ricorso personalmente dinanzi alla Corte di cassazione. A tale proposito la stessa Corte, con sentenza numero 53203/2017 (qui sotto allegata), ha precisato che tale affermazione vale anche per le misure cautelari personali e reali con la conseguenza che, ad esempio, l'imputato non può rivolgersi personalmente ai giudici di legittimità per contestare gli arresti domiciliari disposti nei suoi confronti.

La disputa

La questione, in realtà, è abbastanza dibattuta e costituisce uno dei punti controversi della legge numero 103/207, tanto che su di essa sono state chiamate a intervenire anche le Sezioni Unite con ordinanza numero 51068/2017. Intervento che, però, la quinta sezione penale della Corte ha deciso di non attendere.

No al ricorso fai da te

Nella sentenza in commento, infatti, i giudici hanno affermato che "il legislatore della riforma ha inteso inequivocabilmente escludere la possibilità per l'imputato di presentare ricorso per cassazione personalmente", imponendo che la sottoscrizione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi avvenga sempre ad opera di un difensore iscritto nell'albo speciale.

Per la quinta sezione, del resto, i dubbi interpretativi sul punto, sorti dal fatto che la riforma del 2017 non ha inciso né sulle disposizioni dell'articolo 311 c.p.p. né su quelle dell'articolo 325 c.p.p., possono essere superati guardando ai lavori preparatori, alla Relazione illustrativa del disegno di legge e agli atti del dibattito parlamentare. Da essi emerge con chiarezza che la riforma in materia è tesa a evitare che in Cassazione vengano proposti ricorsi destinati a essere dichiarati inammissibili per mancanza dei requisiti di forma e di contenuto derivante dall'incapacità del ricorrente personale non tecnico e a evitare, allo stesso modo, che la possibilità di ricorso personale rappresenti per gli avvocati un mezzo per eludere il requisito dell'abilitazione del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

In tale contesto, quindi, "non è più possibile leggere le disposizioni contenute nell'art. 311 (e pure nell'art. 325) cod.proc.pen. come attributive di una legittimazione personale alla presentazione del ricorso per cassazione all'imputato o indagato, senza il ministero di difensore abilitato al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione, come residuo baluardo operativo della preesistente regola generale ormai caducata".

Corte di cassazione testo sentenza numero 53203/2017
Valeria Zeppilli

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