Il sequestro e il pignoramento non comportano lo scioglimento del contratto di conto corrente, ma i correntisti hanno la facoltà di recedere

Avv. Giampaolo Morini - Ai sensi dell'art. 1830 c.c., i creditori personali di uno dei correntisti possono agire sequestrando o pignorando il saldo del conto corrente che spetterebbe al proprio debitore.

Se tale ipotesi si verifica, l'altro correntista non può pregiudicare, con nuove rimesse, le ragioni del creditore.

Sequestro e pignoramento non comportano scioglimento conto corrente

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Il sequestro e il pignoramento, in ogni caso, non comportano lo scioglimento del contratto di conto corrente sul quale, quindi, continuano a poter essere effettuate le rimesse. In questo caso l'inclusione di crediti che comportano la diminuzione del saldo a favore del correntista contro cui è stato effettuato il sequestro o il pignoramento, non sono opponibili al creditore sequestrante o pignorante.

Recesso dal contratto di conto corrente

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Sia il correntista presso cui è stato eseguito il sequestro o il pignoramento che l'altro correntista possono recedere dal contratto.

Si ritiene, tuttavia, che tale possibilità sorga, per il primo, solo se ha dato notizia all'altro del provvedimento, come disposto dall'art. 1830 c.c..

I creditori possono utilizzare gli incrementi successivi delle rimesse sul conto?

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Poiché lo scopo della norma è quello di apprestare una adeguata tutela dei creditori, parte della dottrina ritiene che questi si possano anche avvantaggiare delle rimesse che aumentino il credito sequestrato o pignorato, ma in tal caso sono tenuti a riconoscere anche quelle contrarie[1].

Si è, tuttavia, evidenziato che in tal modo, per poter utilizzare gli incrementi successivi, sarebbero necessari ulteriori atti esecutivi per colpire le eventuali differenze. Inoltre, se il divieto di ulteriori rimesse che possano pregiudicare il saldo comporta una specie di "separazione" tra lo stesso e le rimesse successive, tale "separazione" cesserebbe di funzionare qualora si trattasse di incrementare la somma sequestrata[2].

Si ritiene, invece, concordemente che l'esecuzione forzata o il provvedimento cautelare di cui si discorre, non comportando la fine del rapporto di conto corrente, non possa neanche rendere il credito immediatamente esigibile. Pertanto il correntista debitore non può essere costretto a pagare prima della scadenza del saldo[3].

Avv. Giampaolo Morini

Corso Garibaldi, 7

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giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it

0584361554

[1] Fiorentino, Conto corrente e contratti bancari , in Comm. Scialoja-Branca , sub artt. 1823-1860, Bologna-Roma, 1969, 23 ss.; Martorano, Conto corrente , in ED , IX, Milano, 1961, 663 ss.

[2] Testualmente Miccio, Dei singoli contratti , in Comm. cod. civ ., IV, 4, Torino, 1966, 173, il quale afferma che dette rimesse o si devono considerare svincolate dal saldo e non possono, quindi, cumularsi con questo, oppure ciò non avviene e allora il creditore sequestrante o pignorante può aggiudicarsele in pagamento del credito senza aggiungerle ad esso

[3] Fiorentino, 23 ss.; Martorano, 664


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