Avv. Giampaolo Morini - I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza [1]:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Crediti previdenziali: la disciplina sui termini di decadenza
Tali termini si applicano esclusivamente per i crediti iscritti a ruolo dopo l'entrata in vigore dell'art. 25 D.Lgs. n. 46/99 come disposto dal successivo art. 36 (norme transitorie), ovvero: a decorrere dal 1° gennaio 2004 così come aggiornato dall'art. 78 co. 24 L. 23.12.2000 n. 388 che ha sostituito il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, con il seguente: "Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2001"; e dall'art. 38 co. 8 L. 27.12.2002 n. 289 che ha stabilito che il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal comma 24 dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2003".
Infine l'art. 4 co. 25 L. 24.12.2003 n. 350 ha previsto che all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2004".
Per l'effetto dell'articolo 30, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha abrogato il comma 3 dell'art. 25 D.Lgs. n. 46/99 dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, non può più sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Ma solo revocarla ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
Periodo vigente dal 09/06/2001 al 30/05/2010
I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza (1):
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Nel periodo dal 09/06/2001 al 30/05/2010, dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
Dalla vigenza del D.Lgs. 46/99 all'8.06.2001
I contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
Come per il periodo successivo, dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di gravame amministrativo, può sospendere la riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario ed al contribuente.
Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
Periodo compreso tra 1 gennaio 2010 e 31 dicembre 2012
Con l'art. 38 co. 12 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, conv. In L. 30 luglio 2010 n. 122, il legislatore è intervenuto nuovamente stabilendo che: "Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore".
La circolare INPS n. 108 del 9 agosto 2010
Al fine di potenziare il processo di riscossione da parte dell'INPS, ed al fine di risolvere i problemi interpretativi causati dai continui interventi normativi, con Circolare n. 108 del 9 agosto 2010, lINPS ha previsto che gli Enti Previdenziali, in via generale, debbano procedere all'iscrizione a ruolo dei contributi o premi non versati entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento. In caso di contributi o premi denunciati, comunicati tardivamente o riconosciuti, tale termine decorre dalla data della loro conoscenza da parte degli Enti impositori (l'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46).
Inoltre l'INPS precisa che il comma 12, dell'art. 38, ha stabilito che le disposizioni contenute nella predetta norma non si applicano, limitatamente al periodo compreso fra il 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall'Ente creditore successivamente alla data del 1° gennaio 2004.
Tale previsione sospende, nel predetto periodo, gli effetti della decadenza di cui al citato art. 25, e consente all'Istituto di procedere all'iscrizione a ruolo di tutti i crediti, anche riferiti a periodi di competenza precedenti, omessi, accertati e notificati, nel rispetto dei termini di prescrizione, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
In base alla citata circolare, dunque, l'Inps, i termini di cui all'art. 25 non trovano applicazione nell'arco compreso tra tra il 2° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2012, per tutti i crediti accertati dopo il 1° gennaio 2004 (Cass. n. 9169/2013).
La posizione della giurisprudenza
In direzione opposta alla Circolare INPS n. 108 del 9 agosto 2010, è, tuttavia andata la giurisprudenza.
Con sent. 9196/2013, la Cassazione ha innanzitutto precisato che per i ruoli emessi prima del 1 luglio 2005 il termine per la notifica era di cinque mesi dalla consegna del ruolo.
La Corte, ha infatti ritenuto che la promulgazione della L. n. 311 del 2004 ha modificato (innovando il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25) il termine di cui sopra, stabilendo che per i ruoli emessi successivamente al 1 luglio 2005 il concessionario è obbligato, a pena di decadenza, di notificare la cartella esattoriale:
- per i ruoli ordinari: entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo;
- per i ruoli straordinari: entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna del ruolo;
- per i ruoli spontanei: entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla consegna del ruolo.
In definitiva, la novità introdotta dalla L. n. 311 del 2004, è l'introduzione del principio della decadenza, secondo il quale la cartella esattoriale deve essere notificata entro una data certa.
La normativa precedente, invece, già oggetto di censure sia da parte dei giudici di merito che della Corte Costituzionale, non prevedeva un termine perentorio per la notifica della cartella nei confronti del contribuente (se non nel termine di prescrizione decennale del ruolo), lasciandolo che egli restasse indefinitamente esposto all'azione esecutiva del concessionario.
La Corte, da ultimo precisa che il termine di cinque mesi (per i ruoli consegnati antecedentemente al 1 luglio 2005) non si applica ai ruoli consegnati antecedentemente al 31 luglio 2002, per i quali i concessionari avrebbero dovuto notificare le cartelle esattoriali entro lo stesso termine del 31 dicembre 2002.
Una ulteriore chiave interpretativa: l'art. 27 D. Lgs. 46/99
Una ulteriore interpretazione ha voluto estendere in via analogica il termine sancito dall'art. 25 DPR n. 602/73 per la notifica delle cartelle di pagamento per il recupero di crediti tributari. A sostegno di tale tesi vi sarebbe l'art. 27 D. Lgs. 46/99 che recita: "In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento".
Dunque, di fonte ad una cartella di pagamento occorrerà controllare la data di iscrizione a ruolo e la data della notifica per eccepirne, all'Autorità Giudiziaria l'eventuale inosservanza dei termini, eccezione che non potrà essere rilavata d'ufficio dal Giudice come precisato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 18019/2007.
La Corte infatti chiarisce che in materia tributaria, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo di quest'ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura infatti un'eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cass. 26361/06). Ne consegue che, in difetto di tempestiva impugnazione, l'atto con cui l'amministrazione esercita il potere impositivo nonostante il decorso dì un termine decadenziale è valido e produttivo dei suoi normali effetti e non determina alcuna nullità degli atti susseguenti.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, la natura sostanziale e non processuale degli atti impositivi, quale l'avviso di accertamento, non osta che ad essi sia applicabile il regime di sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto, previsto per gli atti processuali dagli artt. 156 e 160 c.p.c., considerato anche l'espresso richiamo alle norme sulla notificazioni dettate dal codice di procedura civile contenuto nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 (Sez. 5, Sentenza n. 2272 del 31/01/2011, Rv. 616401). A maggior ragione la regola della sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto è applicabile alla cartella di pagamento, atto della riscossione avente la duplice natura di comunicazione dell'estratto del ruolo e di intimazione ad adempiere (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 2), di contenuto corrispondente al titolo esecutivo e dell'atto di precetto del processo di esecuzione disciplinati dal codice di rito. (conforme Sez. 2, Sentenza n. 4018 del 21/02/2007, Rv. 596730, che ha ritenuto l'applicabilità della sanatoria ex art. 156 c.p.c., alla nullità della notifica della cartella di pagamento[2].
Avviso di addebito
È utile precisare che sino al 1° gennaio 2013, l'INPS poteva procedere direttamente con cartella esattoriale senza dover prima notificare l'avviso di addebito.
Per l'effetto dell'art. 25 c. 1 DPR 602/1973, dati i termini ivi sanciti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'INPS dovrà procedere a notificare l'avviso di addebito, pena la decadenza, invece gli altri Enti Previdenziali, vigendo ancora l'iscrizione al ruolo esattoriale, dovranno procedere con la cartella esattoriale.
Avv. Giampaolo Morini
Corso Garibaldi, 7
55049 Viareggio (LU)
giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it
0584361554
[1] Modificato dall' articolo 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193
[2] Cassazione civile, sez. trib., 21/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep.21/09/2016), n. 18480
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