La responsabilità del debitore
Questi menzionati, sono i passaggi chiave sui quali il presente contributo intende proporre una riflessione. Preliminarmente, si evidenzi l'inadeguatezza della terminologia sovente utilizzata nel caso di specie, responsabilità contrattuale, contrapposta a quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c.: è pacificamente noto invero che l'obbligazione non trova la sua fonte unicamente da contratto, potendo configurarsi a carico del debitore una responsabilità da inadempimento, in ragione delle altre fonti indicate all'art. 1173 c.c., fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico. Tuttavia pare questa l'occasione migliore per precisare come in entrambi i casi la finalità è data dal ripristino della situazione quo ante che concorra a reintegrare la sfera economica del danneggiato in relazione alla lesione di un interesse meritevole di tutela: solo nel primo però il presupposto è dato da un obbligo non generico (il cd neminem laedere relativo alla responsabilità aquiliana), ma tipizzato dal programma obbligatorio. Non si può prescindere dalla nozione di inadempimento, che ricorre allorquando il debitore non esegua esattamente la prestazione dovuta, posto che potrà trattarsi tanto di mancata quanto di inesatta esecuzione. Per valutare l'adeguatezza della condotta del debitore si dovrà guardare al programma obbligatorio e, dunque, alla sua idoneità a soddisfare l'interesse del creditore: peraltro l'interesse, tenendo fede al tenore letterale dell'art. 1174 c.c. potrà essere anche non patrimoniale, senza che questo possa in alcun modo ridimensionarne la rilevanza preminente nell'àmbito di un qualsiasi rapporto obbligatorio.Onere probatorio
Bisogna interrogarsi poi, sulla natura giuridica della norma al fine di comprendere se la natura della responsabilità ex art. 1218 c.c. sia da considerare oggettiva o soggettiva.In passato, come certificato dalle produzioni normative dei codici ottocenteschi, era inammissibile configurare una responsabilità che prescindesse dalla colpa: con l'avvento della società industriale e, di conseguenza dei danni connessi all'esercizio di attività potenzialmente pericolose, ad esempio per l'ambiente, si pone il problema di quantificarne i danni in termini di risarcimento. In questo modo si assiste ad un ribaltamento del criterio di imputazione della responsabilità tale per cui la sola presenza del nesso di causalità fra la condotta del debitore e il danno patito dal creditore fa presumere la responsabilità, sancendo così la nascita di un sistema scisso dal principio di colpevolezza. Il favor creditoris raggiunge così il culmine, dovendo il debitore fornire la prova liberatoria della non imputabilità, mentre il creditore limitarsi ad allegare il titolo costitutivo della pretesa e l'inadempimento a questo sotteso, ferma restando la sussistenza di un danno. Tornando a quanto appena evidenziato, se fosse stata richiesta anche la colpa il creditore sarebbe stato gravato da un onere certamente maggiore. Quanto evidenziato finora ha i riflessi più dirompenti nell'àmbito delle obbligazioni professionali: il professionista ha normalmente le competenze e le conoscenze tecniche per dimostrare l'impossibilità derivante da causa a lui non imputabile. È ictu oculi la deroga all'art. 2697 c.c.: il modus interpretandi del rapporto fra le due disposizioni si è cristallizzato definitivamente grazie ad una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13533 del 30 ottobre 2001. Questo ribaltamento nell'onere della prova, con conseguente "oggettivizzazione" della responsabilità, avrebbe dovuto suggerire immediatamente l'estensione dell'obbligo assicurativo per gli avvocati, giunto in Italia con colpevole ritardo, giacché la garanzia obbligatoria per gli avvocati è richiesta: in Germania, per legge federale dal 1959; in Francia, per legge dello stato dal 1971; in Inghilterra, come obbligo deontologico, dal 2000.
Impossibilità della prestazione
La norma in commento ha il precipuo scopo di individuare colui il quale deve accollarsi il rischio del danno. Il suo perseguimento è rimesso al criterio dell'impossibilità della prestazione, come se a nulla rilevasse, perlomeno a primo acchito, il parametro della diligenza ex art. 1176 c.c. o quello di cooperazione solidale fra le parti del vincolo obbligatorio, corollario indispensabile del principio di correttezza sancito all'art. 1175 c.c. L'impossibilità, secondo i parametri recepiti dal giudice di legittimità, deve essere oggettiva e notevole, ciò comportando che una mera difficoltà ad adempiere non esonera il debitore dal rischio dell'inadempimento. A titolo meramente esemplificativo, non potrà mai diventare impossibile la prestazione di dare una somma di denaro, essendo questo un bene fungibile per eccellenza che non può mai perire (genus numquam perit).Rileva considerare l'importanza assunta dal principio di precauzione, in virtù del quale il debitore deve tenere una condotta che si presti, nei limiti di un apprezzabile sacrificio, a prevenire i rischi dell'inadempimento. È di palmare rilevanza che l'evento lesivo della sfera giuridica del creditore sia cioè inevitabile, affinchè il debitore sia esonerato. Questa considerazione non fà altro che esaltare uno dei risvolti pratici di più notevole impatto derivante dall'applicazione dell'art. 2 della Costituzione che impone, peraltro ad entrambi i contrenti, di tenere comportamenti tali da preservare, in modo solidale, i reciproci interessi in gioco.
Dunque l'art. 1218 c.c. è strutturato in modo da imporre al debitore uno sforzo maggiore, attraverso cui superare la presunzione di responsabilità o mediante la prova dell'impossibilità, o mediante la dimostrazione che l'impossibilità non possa essergli imputata, qualunque ne sia stata la causa (Cass., 22 maggio 1998 n. 5208).
Questo aspetto certifica come il debitore potrebbe conseguire l'esenzione da responsabilità se dimostri di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia, ex art. 1176 c.c., che non può in alcun caso essere sostituita con la buona fede circa l'apprezzamento della propria condotta. Ecco come la nozione di imputabilità non possa coincidere con la mera assenza di colpa, richiedendosi un quid pluris: il ricorso a tutti gli strumenti ordinariamente esperibili affinché non si verifichi l'inadempimento, così da salvaguardare l'interesse creditorio.
Ambito applicativo
Con riguardo all'ambito applicativo, l'obbligo di correttezza, gravante su entrambi i soggetti contraenti, ha fatto sì che la disciplina della responsabilità del debitore potesse estendersi anche alle ipotesi di violazione degli obblighi strumentali rispetto all'obbligazione principale, fra tutti gli obblighi informativi. L'art. 1337 c.c. del pari ha consentito l'individuazione di un tertium genus di responsabilità civile, quella precontrattuale. Infatti, nella fase delle trattative, ferma restando la possibilità riconosciuta a ciascuna delle parti di recedervi, con il limite del rispetto del principio di buona fede e correttezza, nel caso in cui non dovesse concludersi il contratto è sufficiente l'esistenza di un comportamento anche non intenzionale del (potenziale) contraente che, senza giusto motivo, abbia interrotto le trattative eludendo le aspettative della controparte che confidava nell'esito positivo della negoziazione (Cass., 17 novembre 1997, n. 11394).
Un esempio potrebbe definire più precisamente i contorni della presente analisi: le disposizioni inerenti il deposito in albergo. Lo status professionale dell'albergatore fa sì che sorga un'ipotesi di responsabilità, seppur limitata al valore, per le cose oggetto di deterioramento, distruzione, sottrazione, portate in albergo. L'art. 1783 c.c. non chiede che queste siano consegnate, ma semplicemente portate, in modo da entrare nella sfera giuridica dell'albergatore: si allude cioè, ad un tipo di responsabilità derivante da contatto sociale qualificato, in quanto non c'è ancora un contratto formale di deposito (dottrina e giurisprudenza individuano tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico anche il contatto sociale qualificato. La Cassazione, in relazione ai due esempi appena menzionati, ha qualificato definitivamente la responsabilità precontrattuale come contrattuale da contatto sociale- sentenza n. 14188 del 12 luglio 2016).
L'albergatore potrà liberarsi dalla responsabilità nelle ipotesi contemplate dall'art. 1785 c.c.- deterioramento, distruzione, sottrazione dovuti al cliente, a forza maggiore, alla natura della cosa- venendosi a configurare così un onere probatorio scaricato interamente sul professionista. Peraltro se questi è in colpa, la responsabilità sarà illimitata ai sensi dell'art. 1785-bis.