La legge tace sul punto ma la giurisprudenza ha fissato dei limiti precisi

di Valeria Zeppilli - La legge numero 3/2012, nel disciplinare il piano del consumatore, non pone alcun limite di durata massima dello stesso, ugualmente a quanto fa la legge fallimentare con riferimento al concordato preventivo.

A tale omissione ha tuttavia posto rimedio negli anni la giurisprudenza di merito, che ha subordinato quasi unanimemente l'ammissione e l'omologazione del concordato al rispetto di un limite temporale di esecuzione del piano, di norma individuato in cinque anni. Anche la Corte di cassazione, con la sentenza numero 1521/2013 resa a Sezioni Unite, ha affermato che la risoluzione della crisi tramite concordato ha come elemento essenziale la ragionevole breve durata della sua esecuzione, anche in ragione del principio di cui all'articolo 111 della Costituzione e del parametro di cui alla legge numero 89/2011.

Limite di durata del piano del consumatore

Sempre la giurisprudenza ha quindi esteso la necessità di contenimento temporale del piano anche al casi di accordo di ristrutturazione e piano del consumatore.

Significativo in tal senso è un decreto del Tribunale di Rovigo del 13 dicembre 2016, nel quale, dopo aver dato conto della posizione presa nelle aule di giustizia con riferimento alla durata del concordato preventivo, si è affermato che "le ragioni di prevedibilità della esecuzione del piano, nonché di ammissibilità del sacrificio dei diritti dei creditori, sono le stesse che inducono a ritenere mutuabile il medesimo limite implicito nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione e nel piano del consumatore".

Piano inammissibile

Di conseguenza, viste le posizioni giurisprudenziali sul punto, deve ritenersi che i piani che eccedano la durata quinquennale siano inammissibili e tali debbano essere dichiarati dai giudici, anche se la formazione degli stessi sia coattiva e i creditori non possano votare né esprimere il proprio parere positivo o negativo sulla proposta del debitore.

La ratio sta nel fatto che gli strumenti della crisi o dello stato di sovraindebitamento non possono (utilizzando le parole del Tribunale di Rovigo) "avallare una lettura normativa che abbia quale faro esclusivo la tutela del debitore, dovendosi riconoscere anche la tutela del creditore pena lo stravolgimento - ed in ultima analisi, il pericolo di tracollo - del sistema economico".

Possibilità di deroga

In ogni caso, al consumatore resta la possibilità di derogare alla durata massima quinquennale del piano, stipulando con il creditore ipotecario un accordo esterno al piano che contemperi le contrapposte esigenze delle parti.

Per approfondimenti sul piano del consumatore vai alla guida "Il piano del consumatore"

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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