Il D.L. Sud prevede la progressiva riduzione dell'uso di sacchetti di plastica non rispondenti a determinate caratteristiche. Fino a 25mila euro di sanzioni per chi viola le nuove norme

di Lucia Izzo - Stretta sui sacchetti di plastica. Già da diversi anni, in effetti, è aumentata l'abitudine di utilizzare meno le buste di plastica, sostituite da sacchetti biodegradabili oppure da materiali riutilizzabili. Una nuova spinta in tal senso giunge a seguito dell'approvazione del maxiemendamento al c.d. D.L. Sud (qui sotto allegato), recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.


Il testo, infatti, prevede tra l'altro anche interventi per ridurre l'uso delle buste di plastica (per approfondimenti: Dl Sud: arriva la banca dei terreni abbandonati), ottemperando a quanto stabilito da apposite norme europee, puntualizzando le definizioni tecniche e introducendo più stringenti divieti quanto alla commercializzazione.


L'obiettivo è quello di ottenere una progressiva e ulteriore riduzione dell'uso dei sacchetti di plastica entro i prossimi anni, in realtà già a partire dal 1° gennaio 2018, e all'uopo sono previste anche sanzioni per chi non rispetta le istruzioni del legislatore.

Borse di plastica: caratteristiche tecniche

L'art. 9-bis del decreto, si occupa di attuare la direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.


La norma impone di favorire livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica e chiarisce le caratteristiche tecniche sia del materiale "plastica" che dei vari tipi di sacchetti, ovverosia le borse di plastica, quelle in materiale leggero e ultraleggero, quelle oxo-degradabili, biodegradabili e compostabili.


La commercializzazione di borse di plastica, invece, viene intesa quale fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti.


Per distinguere tra i diversi tipi di sacchetto, informando in maniera idonea il consumatore sul materiale della borsa che utilizza, il D.L. prevede che vi vengano apposti elementi identificativi e diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili.

Divieti di commercializzazione delle borse di plastica

Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, il D.L. stabilisce il divieto di commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, nonché delle altre borse di plastica.


Fanno eccezione le borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco: se fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari, dovranno contenere almeno il 30% di plastica riciclata e lo spessore della singola parete dovrà essere superiore a 200 micron; se fornite, invece, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari, la percentuale di plastica riciclata sarà almeno del 10% e lo spessore superiore a 100 micron.


In entrambi i casi, non è ammessa la distribuzione a titolo gratuito e il prezzo di vendita della singola unità dovrà risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti acquistati.

Borse di plastica: progressiva riduzione dal 1° gennaio 2018

Ancora, il provvedimento tende alla riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, diverse da quelle biodegradabili e compostabili, che abbiano una percentuale determinata di plastica riciclata, che avverrà progressivamente.


Dal 1º gennaio 2018, potranno essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40% che sarà aumentato prima al 50% e poi 60% a partire, rispettivamente dal 1º gennaio 2020 e dal 1º gennaio 2021.


A verificare la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile saranno gli appositi organismi accreditati. Anche in tal caso il sacchetto dovrà essere regolarmente pagato e non potrà essere distribuito gratuitamente.

Le sanzioni

Chi non rispetta quanto previsto dalle nuove norme, rischia di incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. All'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.


La sanzione è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi.


DL Sud e Maxiemendamento

Foto: 123rf.com
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