Atto di riassunzione
L'atto di riassunzione di un giudizio non deve essere depositato al ruolo generale, ma, piuttosto, nel fascicolo originario.
Con ordinanza del 21 marzo 2017 (qui sotto allegata), il Tribunale di Verona ha infatti negato la rimessione in termini a un avvocato, che aveva fondato la sua richiesta sull'esito negativo del deposito di tale atto, determinato proprio dall'averlo considerato come un atto introduttivo di un nuovo giudizio ai fini della scelta del deposito da effettuare.
Deposito al ruolo generale errato
Il legale, infatti, riteneva di essere incorso in decadenza per il fatto che la cancelleria aveva richiesto che il deposito avvenisse previa attribuzione di una diversa dicitura all'atto. In realtà, però, il ritardo era stato determinato dall'errore dell'avvocato, che non aveva depositato l'atto nel fascicolo originario come avrebbe dovuto fare e come emergeva, peraltro, anche nella comunicazione di esito del deposito che gli era stata inviata automaticamente.
Il Tribunale, nel respingere l'istanza di rimessione in termini, ha oltretutto rilevato che la comunicazione di cancelleria era giunta nella casella p.e.c. dell'avvocato alle ore 11:25 dell'ultimo giorno utile per il deposito e quindi in tempo utile per permettergli di provvedere a sanare l'errore.
Se quindi il legale avesse avuto cura di verificare la propria casella di posta, in base al "principio di diligenza generale dell'utente esterno" di cui all'articolo 20 del d.m. n. 44/2011, avrebbe potuto ravvedersi e provvedere a un deposito tempestivo e corretto.
Il giudizio deve quindi essere dichiarato estinto e le spese vanno poste a carico della parte che ne ha cagionato l'estinzione a causa della sua inattività.
Scarica pdf Tribunale di Verona ordinanza 21 marzo 2017• Foto: 123rf.com