Per l'Agenzia delle Entrate non si può limitare il principio di onnicomprensività ex art. 51 TUIR

di Lucia Izzo - Vanno assoggettate a imposta i rimborsi, anche in misura forfettaria, delle spese d'acquisto e utilizzo dei telefoni cellulari utilizzati sia per uso aziendale che personale. Tali rimborsi andranno dunque computati ai fini della base imponibile, che, ex art. 51, comma 1, TUIR, per le ritenute sui redditi da lavoro dipendente.


Questa è la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate attraverso la risoluzione n. 74/E (qui sotto allegata) che risponde all'interpello di un gruppo bancario che aveva prospettato una diversa valutazione sui limiti del "principio di onnicomprensività" del reddito da lavoro dipendente sui cui si fonda la determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione.


Il contribuente rappresenta le modalità di uso del telefono c.d. aziendale, fornito ai dipendenti per le telefonate lavorative, i cui costi di acquisto e le spese di traffico vengono sopportati dall'azienda stessa.


Tuttavia, il gruppo bancario rappresenta che di tali terminali ne viene fatto un uso promiscuo, potendo essere effettuate chiamate "private" facendo precedere il numero da un prefisso identificativo, così consentendo di calcolare il traffico da addebitare al dipendente per tali chiamate.


Inoltre, l'istante rileva che i telefoni messi a disposizione dei dipendenti rispondono a stringenti requisiti di sicurezza imposti dalle policy aziendali e, di conseguenza, non consentono un pieno accesso a tutte le varie funzionalità oggi fruibili con questi apparecchi, sicché i dipendenti sono costretti a tenere a disposizione anche un altro telefono oltre a quello aziendale.


La società ritiene che sarebbe utile introdurre una nuova modalità di gestione del telefono alternativo a quello già in uso, consentendo al dipendente la libertà di acquistare un modello a sua scelta e di stipulare un contratto con il gestore prescelto.


In tal modo sarebbe impossibile distinguere il traffico personale da quello aziendale quindi la società propone una forfettizzazione del rimborso nella misura del 50% di tutte le spese sostenute, non includendo tali somme nella determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51 del TUIR.

I rimborsi al 50% delle spese telefoniche rappresentano reddito imponibile

Una proposta smentita dall'Agenzia dell'entrate in quanto i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR, sono disciplinati, ai sensi del successivo articolo 51, comma 1, dal principio di onnicomprensività, in applicazione del quale "tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro" costituiscono reddito imponibile per il dipendente.


In generale, quindi, anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto previsto, per le trasferte e i trasferimenti, dai commi 5 eseguenti del medesimo articolo 51.


In sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, precisa l'Agenzia, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal legislatore.


Se il legislatore, invece, non ha indicato tale criterio forfetario, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.


Per quanto riguarda la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società istante rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfetario, nel silenzio del legislatore al riguardo, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.


Inoltre, si rileva che nel caso di specie, non emerge neanche il costo rimborsato riguardo il servizio di telefonia utilizzato nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, atteso che la stessa società istante afferma che tale rimborso è determinato forfettariamente per venire incontro piuttosto alle esigenze dei dipendenti.


Il collegamento tra l'uso del cellulare e l'interesse del datore di lavoro è inoltre dubbio in quanto il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto, e non dal datore di lavoro che, limitandosi a concorrere al sostenimento dei costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale instaurato con il gestore telefonico.

Agenzia delle Entrare, ris. 74/2017

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