di Lucia Izzo - Il mese scorso il ddl sul cyberbullismo è divenuto legge dopo l'ok della Camera dei deputati che ha definitivamente concluso il lungo processo di formazione del testo che si propone di frenare un fenomeno in forte come crescita (per approfondimenti: Il cyberbullismo è legge: cartellino giallo a chi offende online).
Dal 18 giugno la legge n. 71/2017 (qui sotto allegata) che reca "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" sarà ufficialmente in vigore e saranno attive le misure tese a bloccare la "viralità" dei contenuti e a prevenire l'azione penale.
Per raggiungere i suoi scopi, oltre ai professionisti che prestano assistenza, la legge si rivolge direttamente alle "vittime" a cui è offerta la possibilità di attivare i nuovi strumenti di tutela.
Richiesta per l'oscuramento dei contenuti
Anche se i fatti non costituiscono reato, il minore di oltre 14 anni vittima di "cyberbullismo", nonchè ciascun genitore o soggetto che su di lui eserciti la responsabilità, potrà inoltrare direttamente al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.
Il soggetto responsabile avrà l'onere di comunicare, entro le 24 ore successive al ricevimento dell'istanza, di aver preso in carico la richiesta volta all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, e di intervenire entro le successive 48 ore.
Laddove non vi provveda, oppure nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato potrà volgere la sua richiesta mediante segnalazione o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Si tratta di una modalità di tutela non del tutto sconosciuta, tuttavia ciò che il ddl ridimensiona sono i tempi abbreviati per procedere alla rimozione dei contenuti.
Per contrastare gli autori di illeciti, inoltre, la legge mette a disposizione la facoltà di ricorrere all'ammonimento al questore al quale potrà ricorrere il minore, assistito da un genitore o da un esercente la potestà genitoriale, quando il reato sia procedibile a querela o anche denuncia (reati di cui agli artt. 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali).
A differenza dell'ammonimento previsto per i maggiorenni, la legge prevede che il questore debba convocare e sentire l'autore degli illeciti assistito da almeno un genitore.
Il cyberbullismo
Per la legge il "cyberbullismo" identifica qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonchè la diffusione di contenuti on-line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare uno o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Un fenomeno in crescita che la legge impone di contrastare in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
Piano di azione integrato
L'azione integrata prevede l'istituzione di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo che predisporrà un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo e realizzerà un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.
Al piano dovranno attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Il piano stabilirà anche iniziative di informazione e prevenzione del fenomeno rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
In particolare saranno le scuole a essere fondamentali: saranno adottate all'uopo adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, che includeranno la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.
Legge 71/2017 Cyberbullismo