Per la Cassazione il danno derivante dall'indisponibilità del mezzo va allegato e provato come danno emergente o lucro cessante

di Lucia Izzo - Il danno c.d. da fermo tecnico, che deriva dall'indisponibilità del autoveicolo durante il tempo necessario affinchè venga riparato, deve essere allegato e provato da colui che ne invoca il risarcimento, indipendentemente dal fatto che sia sotto forma di danno emergente o di lucro cessante.


Lo ha rammentato la Corte di Cassazione, III sezione civile, nella sentenza n. 13718/2017 (qui sotto allegata) con cui il ricorrente censura la sentenza impugnata che, a seguito di incidente stradale, aveva accolto la sua richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo.


Tuttavia, l'uomo censura in Cassazione la mancata liquidazione del c.d. danno da "sosta tecnica" che i giudici hanno ritenuto dover essere oggetto di specifica dimostrazione, non potendosi ritenere esistente, in re ipsa, per il solo fatto che il veicolo non aveva circolato perché in riparazione.


La parte, invece, sostiene che l'esigenza di una prova specifica sussisterebbe solo nell'ipotesi in cui il pregiudizio in questione si configuri come danno emergente, mentre allorché, come nella specie, venga richiesto quale lucro cessante, esso dovrebbe essere senz'altro risarcito in quanto conseguenza automatica dell'incidente.

Il danno da fermo tecnico va allegato e dimostrato

Per la Cassazione il motivo è infondato, nonostante, in effetti, sul tema della specifica dimostrazione del danno da fermo tecnico, sussiste un contrasto giurisprudenziale.


Un orientamento più risalente ritiene il danno in parola liquidabile in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al pregiudizio subito, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. Ciò in quanto l'autoveicolo sarebbe, infatti, anche durante la sosta forzata una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), e altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.


Di diverso avviso un indirizzo più recente e prevalente, a cui il Collegio decide di dar seguito: secondo quest'ultimo, infatti,  il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso.


La figura del danno in re ipsa, prosegue la sentenza, è estranea al nostro ordinamento che subordina il risarcimento alla sussistenza di un concreto pregiudizio della sfera giuridica patrimoniale o non patrimoniale del richiedente; per altro, l'orientamento più risalente fa applicazione distorta della regola (art. 1226 c.c.) che prevede la liquidazione equitativa del danno, la quale è invece consentita soltanto a condizione che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare, nel suo preciso ammontare, il danno di cui è peraltro provata con certezza la sussistenza.


Quanto al pagamento del premio di assicurazione e della tassa di circolazione, l'orientamento tradizionale omette poi di considerare che il "bollo di circolazione" è ormai una tassa di possesso da pagarsi indipendentemente dall'utilizzo del mezzo (art. 5 d.l. n. 955 del 1982, convertito, con modificazioni, nella l. n.53 del 1983) mentre la conseguenza economica negativa derivante dal pagamento del premio assicurativo (comunque non inutile, atteso che il veicolo potrebbe recare danno a terzi anche durante la sosta tecnica) potrebbe essere in concreto evitata dal danneggiato chiedendo la sospensione dell'efficacia della polizza.


Errato anche il riferimento all'automatico deprezzamento dovuto al fermo, nesso evidentemente insussistente, atteso che il deprezzamento è una conseguenza del sinistro e non della successiva sosta tecnica, la quale, al contrario, potrebbe far recuperare valore al mezzo.


Pertanto, va confermato il principio che richiede precisa allegazione e dimostrazione del danno derivante dall'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione da parte di chi ne invoca il risarcimento: questi dovrà provare la perdita subita dal suo patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo (danno emergente) oppure il mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l'uso del veicolo (lucro cessante).

Cass., III civ., sent. n. 13718/2017

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