Cancellazione del pignoramento
Il pignoramento è un atto appartenente alla fase esecutiva la cui trascrizione si rivela funzionale a consentire ai terzi di venire a conoscenza della pendenza del procedimento di esecuzione con conseguente divieto fatto al debitore di disporre dei beni che siano stati pignorati. In questa sede quel che ci interessa sono i casi, normativamente tipizzati, che conducono alla cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Estinzione fisiologica
Il primo caso è, come facilmente intuibile, l'esito fisiologico dell'espropriazione immobiliare. Ai sensi dell'art. 586 c.p.c., infatti, "Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento". Come emerge dal tenore normativo il decreto cui si fa riferimento è teso a disporre, tra gli altri adempimenti, la cancellazione dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie.
Iniziativa del debitore
Ulteriori circostanze che possono condurre alla cancellazione della trascrizione del pignoramento sono quelle che conseguono ad un'iniziativa del debitore quali, ad esempio, l'opposizione all'esecuzione, l'opposizione agli atti esecutivi nonché l'opposizione del terzo laddove questi fosse pregiudicato dall'espropriazione. Non si dimentichi che, previa e motivata istanza, il Giudice dell'Esecuzione può sospendere in sede di opposizione il giudizio di esecuzione laddove ricorrano gravi motivi. Il provvedimento, che assume la forma dell'ordinanza, può essere reclamato fermo restando che, laddove il reclamo non venga promosso e non venga incardinato il giudizio di merito, il g.e. può dichiarare d'ufficio l'estinzione del processo nonché la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Ai sensi dell'art. 624 comma 3 c.p.c., infatti, "Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma". Ulteriore circostanza che determina la cancellazione del pignoramento è quella indicata dall'art. 632 c.p.c. il quale dispone che "Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591bis".
Giurisprudenza
Si riporta di seguito, per completezza espositiva, un estratto di una pronuncia resa dalla Suprema Corte in ordine a casi di esecuzione fiscale di imposte dirette: "Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, comma 1, lett. a) va quindi immediatamente applicato con riferimento agli atti da compiersi nei processi esecutivi pendenti per impulso dell'agente della riscossione. Ne segue che questo può proseguire i procedimenti esecutivi esattoriali già pendenti soltanto se detta condizione della sua azione esecutiva sia tuttora sussistente. In mancanza, dovranno trarsi le dovute conseguenze dalla sopravvenuta situazione di improcedibilità. Va perciò affermato che, in tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell'avviso di vendita ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 78 ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 (di entrata in vigore del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ai sensi del D.L. n. 69 del 2013, art. 86 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 Suppl. Ord. del 20 agosto 2013), l'azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente della riscossione, se l'espropriazione ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale ivi abbia la propria residenza anagrafica" (Cassazione civile, sez. III, 12/09/2014, (ud. 13/05/2014, dep.12/09/2014), n. 19270).
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.