Per la Cassazione, la custodia dell'arma senza caricatore né colpo, anche senza particolari misure di sicurezza in casa è corretta
Avv. Francesco Pandolfi - La Corte di Cassazione penale rimedia ad una "svista" del giudice di merito: l'interessato è infatti condannato dal Tribunale in quanto ritenuto responsabile per non aver custodito con la dovuta diligenza (nell'interesse della sicurezza pubblica, all'interno della propria abitazione) la pistola, il caricatore e cinquanta cartucce, il tutto legalmente detenuto.


Il ragionamento del Tribunale sulla custodia dell'arma


In pratica il pensiero e la decisione del primo giudice sono questi, sul presupposto che la persona vive da sola e custodisce:

a) la pistola sotto il materasso del proprio letto;

b) le 50 cartucce all'interno di un cassetto del mobile posto in una veranda;

c) il caricatore dell'arma dentro una cassapanca in muratura, posizionata vicino il camino di una sala.

Ebbene sulla scorta di questi elementi il Tribunale ritiene che le modalità di custodia sono state tali da integrare la contravvenzione ex art. 20 commi 1, 2 L. 110/75 in quanto, all'interno dell'abitazione, possono accedere persone anche senza risiedervi e queste possono facilmente essere esposte al pericolo di un facile rintraccio dell'arma e, allo stesso tempo, al rischio che della stessa qualcuno possa farne un uso improprio.

Se questo è l'esito nella causa di prime cure, in Cassazione la vicenda viene ampiamente e favorevolmente rivista.

Intanto il diretto interessato (solo in casa) mette bene in evidenza che le due parti dell'arma (corpo della pistola e caricatore) e le munizioni sono da lui custodite in tre luoghi diversi della propria abitazione, ubicata fuori dal centro abitato e assicurata da cancelli di protezione blindati.

Un dato questo cruciale, al quale egli ricollega l'inesistenza del reato, poiché ha adottato tutte le cautele possibili ed esigibili da una persona di normale prudenza.

Per la Cassazione, la custodia dell'arma è corretta


Il ragionamento della Cassazione (cfr. Cass. n. 13570/2017, qui sotto allegata) è semplice, lineare e, come preannunciato, in sintonia con l'interessato.

In astratto, il dato di partenza è questo: nel nostro ordinamento l'obbligo di custodia, nel caso in cui la persona non eserciti professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, può dirsi adempiuto nel momento in cui sono state adottate tutte le cautele (proporzionate al pericolo che la norma vuole scongiurare) che possono esigersi da una persona di normale prudenza.

 

In concreto: nel caso esaminato l'imputato ha indubbiamente realizzato tutte queste cautele ed ha posto una particolare cura ed attenzione alle componenti dell'arma; la Corte non trascura neppure di considerare che egli vive solo in una casa che risulta non frequentata da minori.

In pratica


La sentenza impugnata ha messo in evidenza la cattiva interpretazione della legge da parte del Tribunale: va quindi annullata senza rinvio perché il fatto contestato all'imputato non sussiste.

Quando i presupposti sono questi, non esitare a proporre ricorso.

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Cassazione, sentenza n. 13570/2017
Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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