Il Tribunale di Genova ricorda che la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore è ancorata a parametri fissati dalla legge

di Valeria Zeppilli - Lo sfratto dell'inquilino può avvenire anche a seguito del mancato pagamento di una sola rata del canone pattuito, poiché si tratta di un'omissione che deve essere considerata come grave inadempimento.

Con la sentenza numero 355/2017 qui sotto allegata, a tal proposito, il Tribunale di Genova ha infatti posto l'accento sul disposto normativo di cui all'articolo 5 della legge numero 392/1978 in materia di locazioni di immobili ad uso abitativo, ricordando che esso prevede un criterio in forza del quale l'inadempimento dell'obbligazione del conduttore di pagare il canone di affitto soggiace a una predeterminazione legale di gravità che non lascia al giudice del merito la possibilità di svolgere accertamenti ulteriori e concreti. In altre parole, la valutazione della gravità dell'inadempimento del conduttore e della sua importanza avuto riguardo all'interesse del locatore è ancorata a parametri predeterminati dalla legge e non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudicante.

Il Tribunale, andando più nel dettaglio, ha poi ricordato che la predetta predeterminazione legislativa è fatta dalla norma utilizzando un parametro ancorato a due elementi: il primo di ordine quantitativo e da riferirsi al mancato pagamento di una sola rata del canone o degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone, il secondo di ordine temporale e avente ad oggetto il ritardo consentito o tollerato nel pagamento.

Nel caso di specie la proprietaria, agendo in giudizio, aveva prodotto il contratto di locazione, documentando così l'esistenza dell'obbligazione gravante in capo alla conduttrice di pagare i canoni di locazione e gli oneri accessori nella misura risultante dal contratto e così assolvendo all'onere probatorio gravante sul creditore nelle azioni di risoluzione del contratto, avente ad oggetto esclusivamente l'esistenza del titolo e non l'inadempienza dell'obbligato.

L'inquilina, dal canto suo, non si era costituita e non aveva provato alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo delle obbligazioni assunte, con la conseguenza che, anche in virtù dell'ampio superamento del parametro legale di gravità dell'inadempimento posto in essere, il Tribunale non ha potuto far altro che dichiarare risolto il contratto di locazione e ordinare il rilascio dell'immobile termine dilatorio di 60 giorni.

Tribunale di Genova testo sentenza numero 355/2017
Valeria Zeppilli

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