Per la Cassazione va liquidato il danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico svolto dal familiare deceduto che "presuntivamente" svolgeva tale attività

di Lucia Izzo - I congiunti conviventi di una casalinga deceduta a causa di un altrui fatto dannoso hanno diritto al risarcimento del danno, equitativamente determinato, derivante dalla perdita delle prestazioni attinenti alla cura e all'assistenza presumibilmente fornite da costei. Lo svolgimento dell'attività della vittima può essere ricavato in via presuntiva ex art. 2727 c.c., dalla semplice circostanza che la donna non avesse un lavoro. Deve, invece, essere chi nega l'esistenza del danno e dimostrare che la vittima non si occupasse del lavoro domestico. 


Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 238/2017 (qui sotto allegata). In seguito a incidente stradale, il ricorrente conveniva in giudizio l'erede dell'automobilista che aveva travolto l'auto di sua proprietà su cui viaggiavano la moglie e la figlia; infatti, a seguito dello scontro decedevano sia la donna che il guidatore che aveva invaso, sbandando, l'opposta corsia di marcia a causa dell'elevata velocità di guida.


Il Tribunale dichiarava la responsabilità esclusiva del defunto e condannava gli eredi al risarcimento dei danni, ma rigettava la richiesta di danno patrimoniale sofferto dai congiunti per la perdita della moglie e madre sul rilievo della mancanza di prova, decisione ribadita anche in appello.


In Cassazione, l'originario attore impugna, in primo luogo, il rigetto della domanda di danno da perdita dell'integrità familiare. Gli Ermellini, tuttavia, ritengono condivisibile quanto deciso dalla Corte territoriale, che ha dichiarato assorbito il danno non patrimoniale da perdita dell'integrità familiare nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del congiunto.


A tal proposito, i giudici ribadiscono l'unitarietà della nozione di danno non patrimoniale, precisando che la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale. 


Pertanto è inammissibile, consistendo in una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale (inteso quale sofferenza soggettiva), ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato.


Quanto invece al danno patrimoniale subito per il decesso della moglie, che svolgeva attività di casalinga, la Cassazione accoglie la doglianza attorea. La giurisprudenza di legittimità, infatti, pacificamente ha dato rilievo dal punto di vista del danno patrimoniale all'attività svolta dalla donna nell'ambito domestico


Pertanto, "in caso di morte di una casalinga verificatasi in conseguenza dell'altrui fatto dannoso, i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno, quantificabile in via equitativa, subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed all'assistenza da essa presumibilmente fornite, essendo queste prestazioni, benché non produttive di reddito, valutabili economicamente, ciò anche nell'ipotesi in cui la stessa fosse solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente".


Ancora, precisa il Collegio, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita del lavoro domestico svolto da un familiare deceduto per colpa altrui, la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva ex art. 2727 c.c. dalla semplice circostanza che non avesse un lavoro, mentre spetta a chi nega l'esistenza del danno dimostrare che la vittima, benché casalinga, non si occupasse del lavoro domestico. 



Cass., III sez. civ., sent. n. 238/2017

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