Intanto per gli atti liberali successivi è possibile beneficiare della franchigia piena

di Valeria Zeppilli - Nel nostro ordinamento, a seguito dell'emanazione della legge numero 342/2000, all'imposta di successione da tempo non si applicano più le aliquote progressive ma quelle fisse.

Con riferimento a ciò, con una pronuncia epocale, la Corte di cassazione ha affermato che, di conseguenza, da ormai 16 anni non esiste più il coacervo delle donazioni: in forza di quanto previsto dalla predetta legge, infatti, deve ritenersi tacitamente abrogata la norma sul coacervo ereditario di cui al decreto legislativo numero 346/1990 per incompatibilità con il nuovo sistema.

Una simile interpretazione, senza precedenti e destinata far parlare a lungo di sé, è contenuta nella sentenza numero 24940/2016 del 6 dicembre scorso (qui sotto allegata), con la quale sono state aperte ufficialmente le porte a una potenzialmente lunghissima serie di richieste di rimborsi da parte dei contribuenti che, a causa del coacervo, sono stati assoggettati a un'imposizione maggiore di quanto effettivamente dovuto.

Insomma: netta e decisa è l'inversione di rotta rispetto all'interpretazione quotidianamente messa in pratica sia dai professionisti che dai contribuenti.

Già qualche tempo fa, però, il Consiglio nazionale del notariato aveva insinuato il germe del dubbio sul principio formalmente indiscusso sino alla recente sentenza, sollevando perplessità sulla sua vigenza già nello studio numero 168/2006. Ma con la circolare 3/E del 22 gennaio 2008, l'Agenzia delle entrate mise a tacere ogni incertezza sancendo espressamente la perdurante vigenza della norma di cui all'articolo 8, comma 4, d.lgs. n. 346/1990.

La Suprema Corte, però, è stata decisa e ha scardinato anni e anni di interpretazioni quasi pacificamente rivolte in un solo senso, sancendo che il "cumulo" produceva effetti solo determinativi dell'aliquota progressiva e non incideva in maniera impositiva sul donatum. Di conseguenza, dal momento in cui l'aliquota progressiva ha lasciato il campo all'aliquota fissa, non c'è più spazio per il coacervo.

Una tale conclusione comporta, tra gli altri, un effetto che merita indubbiamente di essere segnalato: dato che le donazioni pregresse non rilevano più, per tutte quelle successive sarà possibile beneficiare della franchigia piena, con tutte le conseguenze in termini di potenziale abuso che ne derivano.

Corte di cassazione testo sentenza numero 24940/2016
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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