La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 3264/2005) ha stabilito che è legittimo il criterio di ripartizione delle spese di conservazione e manutenzione dell'ascensore condominiale "in conformità a quanto stabilito dall'art. 1124 Cod. Civ. per la ripartizione delle spese relative alle scale; norma ritenuta applicabile in via analogica, in virtù della medesima ratio, alla fattispecie avente ad oggetto l'ascensore, per la cui disciplina manca una specifica norma".
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