La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 876/2005) ha stabilito che integra gli estremi della violenza sessuale il reiterato palpeggiamento libidinoso nel sedere di un soggetto quando lo stesso non è "in grado di ostacolare un toccamento repentino ed imprevedibile". I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che "rientrano nella nozione rilevante ai fini della norma di cui all'art. 609 bis c.p., tutti gli atti sessuali indirizzati verso zone erogene, idonei a compromettere la libera determinazione del soggetto passivo in ordine alla sua sessualità, connotati dalla costrizione, abuso di inferiorità fisica e psichica" e che non "rileva ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, il fatto che l'atto sessuale sia di breve durata e che non abbia determinato la soddisfazione erotica del soggetto attivo".
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