di Gilda Summaria - E' il danno da contatto sociale che viene in rilievo nell'ipotesi in cui si revochi un bando di gara, a danno dell'aggiudicatario seppur provvisorio. Nella fattispecie, trattata dal Tar Campania, nella sentenza n. 4300/2016 in commento, l'ente Comunale ha revocato la gara indetta poiché la cronica carenza di personale aveva provocato lo slittamento dei termini di pubblicazione ed a cascata i termini per la partecipazione e quelli per esaminare le offerte, fino al punto di perdere i finanziamenti regionali dedicati, con susseguente impossibilità di appaltare alcuni lavori di riqualificazione urbana per mancanza di copertura finanziaria. Il fatto esaminato in sentenza lo potremmo definire di scuola per la responsabilità da contatto sociale qualificato, fattispecie che la giurisprudenza amministrativa fa confluire nel paradigma disegnato dall' art. 2043 c.c., viene esaminato dal Collegio un caso emblematico, al limite del pittoresco, di cattiva amministrazione nella gestione dei tempi e dell'intera organizzazione del procedimento amministrativo, costellata da endemici ritardi e criticità durante la pubblicazione della lex specialis e della non smentita (in fase processuale), colpevole indolenza e lentezza nella valutazione delle offerte .
Visto il paradigma richiamato, i giudici di prime cure hanno analizzato e confermato la sussistenza del nesso causale , quale relazione causa effetto tra colpevole mancata conclusione del procedimento e perdita della possibilità di stipulazione del contratto. Passando sul fronte del danno da risarcire, intimamente legato al legittimo affidamento leso, secondo il Collegio bisogna tenere conto, che la posizione dell'aggiudicatario provvisorio appare distinta da quella di chi sia solo titolare di una posizione di mero concorrente, esistono degli stadi progressivi nel procedimento di gara e l'ingresso nella fase di valutazione delle offerte origina "ex se" una posizione di aspettativa più forte della mera partecipazione alla gara stessa, poiché piu' vicina al bene della vita, cioè l'aggiudicazione definitiva. Il TAR ha poi escluso l'applicazione dei principi generali relativi al risarcimento dei danni da lesione dell'interesse contrattuale negativo per mancata stipulazione, poiché il procedimento di gara si è interrotto in una fase precedente , ha riconosciuto come risarcibile il danno da mancata aggiudicazione definitiva in termini di solo lucro cessante, per fatto colpevole della stazione appaltante, quantificandolo nel 3% della base d'asta, oltre interessi e rivalutazione dal danno, al soddisfo. Nulla riconosce il Collegio quale danno emergente, essendo state quelle di partecipazione spese necessarie per l'acquisizione della posizione di aggiudicatario provvisorio, e non ravvisa neanche il perimetro del danno curriculare, anch'esso intrinsecamente legato alla stipula contrattuale , nel caso "de quo" mai avvenuta.
Nota di commento a TAR Campania sentenza n. 4300/2016
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