di Valeria Zeppilli - L'articolo 2051 del codice civile, come noto, sancisce che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Ma cosa si intende per caso fortuito rilevante e idoneo a escludere la responsabilità?
Su tale tematica la giurisprudenza ha speso fiumi di inchiostro, cercando di volta in volta di adattare tale previsione di carattere generale alle circostanze del caso concreto.
Un'interessante pronuncia in tal senso è rappresentata dalla sentenza numero 175/2016, depositata il 10 febbraio scorso dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di giudice dell'appello.
Nel caso di specie, infatti, il giudicante ha chiarito che il vento non può ritenersi idoneo a rappresentare un'ipotesi di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità. Tale evento atmosferico, pur se forte, quando non è di intensità eccezionale non presenta infatti un elevato grado di improbabilità, accidentalità o anormalità e, di conseguenza, non può essere considerato un fatto imprevedibile.
La vicenda alla base della controversia, in particolare, aveva ad oggetto un sinistro verificatosi a seguito della caduta improvvisa del ramo di un albero lungo una strada cittadina con conseguente danneggiamento dell'auto dell'attore che si trovava a transitare da quelle parti.
In primo grado il giudice di pace aveva rigettato le pretese del danneggiato, avanzate nei confronti del Comune quale ente custode della strada, ritenendo sussistente nel caso di specie il caso fortuito, costituito dal forte vento presente il giorno dell'incidente.
Per il Tribunale, però, tale conclusione non può essere condivisa: oltre all'inidoneità del vento a interrompere il nesso causale tra la cosa oggetto di custodia e il danno, per i motivi visti sopra, nella fattispecie concreta la responsabilità del Comune convenuto era posta fuori di ogni dubbio anche da un'altra circostanza rilevante. Il vento verificatosi il giorno dell'incidente, infatti, era stato previsto dagli esperti già due giorni prima ed era stato comunicato al predetto ente con avvertenza di adottare tutte le misure cautelative necessarie.
Ma gli aspetti di rilievo della sentenza in commento non si arrestano qui. Essa, infatti, si è soffermata su un'altra interessante tematica: quella della legittimazione passiva del convenuto.
Il Comune infatti, nel tentare di sollevarsi da ogni responsabilità, aveva affermato in giudizio (peraltro senza fornire adeguata prova) che la manutenzione del verde cittadino era affidata a una società terza. A tal proposito, però, il Tribunale ha chiarito che tale circostanza non è di per sé idonea ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.: a tal fine, infatti, il Comune avrebbe comunque dovuto chiamare in garanzia la suddetta società per essere manlevato dall'obbligo risarcitorio (anche solo parzialmente), previa dimostrazione dell'inadempimento contrattuale.
All'ente convenuto, insomma, non resta che pagare.
Si ringrazia l'Avv. Silvia Marucci del Foro di Ascoli Piceno per la cortese segnalazione
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