Ai fini dell'addebito, il Tribunale di Roma consente l'allegazione degli sms come prova posto che tra i coniugi la riservatezza è affievolita

di Lucia Izzo - Ai fini della pronuncia della separazione con addebito al coniuge per violazione dell'obbligo di fedeltà, è lecito allegare gli sms compromettenti estratti dal cellulare dell'altro. Questo perchè tra i coniugi vi è un affievolimento della sfera di riservatezza. 


Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, I sezione civile, in una sentenza del 30 marzo 2016 (qui sotto allegata) in cui il collegio si è pronunciato nella causa riguardante la separazione tra due coniugi.

L'uomo chiedeva addebitarsi la fine della relazione alla moglie per violazione dell'obbligo di fedeltà, producendo all'uopo in giudizio una serie di riproduzioni fotografiche di SMS estratti da un telefono portatile della moglie, e di alcune schermate della sua pagina Facebook, da cui emerge una corrispondenza con una terza persona.


Se i messaggi sui social, si legge nel provvedimento, possono anche essere letti come semplice scambio di affettuosità fra utenti del web, gli SMS, secondo il ricorrente, rappresentano senza ombra di dubbio il dialogo fra due persone tra cui è in corso una relazione intima, poichè vi sono scambi di affettuosità, parole amorose e chiari riferimenti ad una comune sessualità, che non possono prestarsi ad equivoco di sorta.


La moglie  contesta la provenienza di tali elementi probatori, concentrandosi in particolare sulla eccezione di inutilizzabilità dei documenti in quanto acquisiti in violazione della normativa sulla privacy.

Il Collegio ritiene, invece, che in un contesto di coabitazione e di condivisione di spazi e strumenti di uso comune quale quello familiare, la possibilità di entrare in contatto con dati personali del coniuge sia evenienza non infrequente, che non si traduce necessariamente in una illecita acquisizione di dati. 


È la stessa natura del vincolo matrimoniale, proseguono i giudici, che implica un affievolimento della sfera di riservatezza di ciascun coniuge e la creazione di un ambito comune nel quale vi è una implicita manifestazione di consenso alla conoscenza di dati e comunicazioni di natura anche personale, di cui il coniuge in virtù della condivisione dei tempi e degli spazi di vita, viene di fatto costantemente a conoscenza a meno che non vi sia una attività specifica volta ad evitarlo. 


In un simile contesto, per il Tribunale non può ritenersi illecita la scoperta casuale del contenuto di messaggi, per quanto personali, facilmente leggibili su di un telefono lasciato incustodito in uno spazio comune dell'abitazione familiare. Con tale motivazione i giudici evitano di addentrarsi nei dibattito non del tutto sopito sulla utilizzabilità a fini di prova nel giudizio civile, di documenti acquisiti in violazione di normative pubblicistiche, ritenendo che la produzione non possa dirsi frutto di acquisizione illecita.


Nel caso in esame si ritiene provato che la moglie avesse in corso prima della separazione una relazione sentimentale con persona diversa dal coniuge e difetta invece la dimostrazione della preesistenza di una crisi tra le parti, anzi, il ricorrente ha prodotto in giudizio del materiale fotografico (non disconosciuto) ove i coniugi, in tempi di poco precedenti alla instaurazione del giudizio, appaiono ritratti in atteggiamenti affettuosi e, in ogni caso, non vi sono riscontri alla tesi che il marito abbia fatto mancare la propria assistenza alla moglie o l'abbia privata dei necessari mezzi di sussistenza. 

La causa della separazione va dunque individuata nella infedeltà coniugale della moglie, nei cui confronti va emessa una pronuncia di addebito.


Tribunale di Roma, sent. 30/3/2016

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