Per il Tribunale di Roma il deposito oltre il termine non determina l'improcedibilità della domanda se consente lo svolgimento della procedura

di Lucia Izzo - Il termine assegnato dal giudice per depositare l'istanza di mediazione, fissato in 15 giorni, non è perentorio: il deposito dell'istanza oltre il termine suddetto non determina l'improcedibilità della domanda, a meno che il tentativo non sia stato espletato a breve distanza dall'udienza.


Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, sez. XIII, nella sentenza del 14 luglio 2016, n. 14185 riguardante una causa per un sinistro stradale.

Il giudice, aveva disposto con ordinanza procedersi a mediazione al fine di pervenire rapidamente ad una conclusione per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale, della controversia in atto.


A tal fine il giudice richiedeva l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, richiedendosi per effettiva che le parti non si fossero fermate alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori, fossero  presenti le parti personalmente; infine, il giudicante rappresentava di aver già svolto una valutazione sulla possibilità di una conciliazione stragiudiziale.

Tuttavia, l'istanza era stata depositata oltre il termine di 15 giorni stabilito dal giudice, precisamente il sedicesimo giorno dal deposito dell'ordinanza. Alla mediazione la Compagnia di Assicurazione, regolarmente convocata, non si presentava.


Pur in assenza della parte convenuta, l'attrice chiedeva al mediatore che il procedimento di mediazione non fosse dichiarato concluso e che fosse espletata una C.T.M. (Consulenza Tecnica in Mediazione) al fine di determinare gli esiti dei danni alla persona conseguenti al sinistro, in un'ottica pur sempre finalizzata al possibile conseguimento di un accordo, con la comunicazione della relazione alla parte assente ed invito alla stessa a rappresentare se vi fosse un interesse a partecipare, quanto meno dopo tale incombente, al successivo già fissato incontro di mediazione. La compagnia assicuratrice non si presentava neppure all'incontro programmato dal mediatore (e comunicatole) successivo al deposito della relazione


All'udienza di verifica dell'esito della mediazione, tuttavia, l'avvocato dell'Assicurazione eccepiva l'improcedibilità della domanda per la tardività con la quale era stata introdotta la mediazione, ma tale eccezione è stata rigettata dal Tribunale.

Il giudice parte dalla distinzione tra termini perentori e ordinatori stabilita dall'art. 152 c.p.c.: i primi in particolare sono previsti dalla legge o assegnati dal giudice quando la legge lo autorizza a farlo.


Tuttavia, secondo il Tribunale capitolino, la domanda di mediazione non è un atto del processo, con la conseguenza che predicare la perentorietà del termine di 15 giorni per la sua presentazione, è fuori luogo. Un termine, si legge in sentenza, va indubitabilmente considerato perentorio solo se la legge fa derivare dalla mancata tempestiva esecuzione dell'attività al termine stesso soggetta, conseguenze sanzionatorie a carico di chi il termine non ha rispettato.


Poiché la il d.lgs. n. 28/2010 non pone alcuna conseguenza in caso non vengano rispettati i 15 giorni, tale termine non può considerarsi perentorio e non si determina una improcedibilità della domanda che, invece, va dichiarata solo quando il ritardo nel deposito determina l'impossibilità di espletare il tentativo. Cosa che non avviene quando, come nel caso di specie, la domanda sia depositata il sedicesimo giorno, comunque in un tempo del tutto utile per consentire lo svolgimento della mediazione prima dell'udienza. Diverso il caso, invece, in cui il deposito avvenga a ridosso dell'udienza, dove manca del tutto il tempo materiale per l'organismo di convocare le parti e consentire che gli incontri si svolgano effettivamente.


Va quindi esclusa qualsiasi rilevanza del ritardo laddove, come in questo caso (ritardo di un giorno), sia del tutto impensabile che la mancata partecipazione della parte convocata possa essere giustificata a causa di un ritardo così lieve che non aveva (e di fatto non ha avuto) nessuna possibilità di compromettere l'attuazione, da parte dell'organismo compulsato, delle regolari attività del procedimento di mediazione, da svolgersi in tempo utile prima Pertanto, va condannata l'assicurazione a pagare le spese legali e il contributo unificato in favore dell'Erario, stante la mancanza di alcun valido motivo per assentarsi dalla mediazione.


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