"Per ritenere legittima la permanenza in Italia dei cittadini stranieri non in regola con la normativa sull'ingresso nel territorio dello Stato non é, di per sé, sufficiente l'esistenza di un nucleo familiare".
Il diritto al mantenimento dell'unità della propria famiglia, infatti, riconosciuto dall'art. 28 comma I del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 viene in considerazione solamente per gli stranieri regolarmente presenti nel territorio dello Stato italiano, e cioé "titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno". E' quanto hanno stabilito i giudici della Cassazione (Sent. n. 22206/2004) sul rilievo che "tale disciplina non si pone in contrasto con alcun principio, desumibile dall'art. 2 Cost., relativo alla tutela del diritto all'unità familiare, atteso che il legislatore ordinario può legittimamente limitare tale diritto, per bilanciare l'interesse dello straniero al mantenimento del nucleo familiare con gli altri valori costituzionali sottesi dalle norme in tema di ingresso e soggiorno degli stranieri".
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