Per la Cassazione tale formato non altera il documento ma persegue l'unica finalità di comprimerlo

di Valeria Zeppilli - Le cancellerie dei Tribunali sono solite trasmettere i file per le comunicazioni telematiche in formato compresso .pdf.zip. Ciò per esigenze di celerità e di facilità della trasmissione.

Un file di tal genere, infatti, pesa di meno rispetto al .pdf standard e riesce a viaggiare tramite web più velocemente e con meno rischi di bloccare i sistemi a causa del peso eccessivo.

La domanda che molti si sono posti a tal proposito, però, è questa: si tratta di un'operazione ammissibile?

Recentemente un legale ha provato a metterlo in discussione, avanzando le sue ragioni in una causa vertente in materia di prelazione agraria e riproponendole sino al terzo grado di giudizio: l'unico formato ammissibile per le comunicazioni di cancelleria sarebbe il .pdf. Ma la Corte di cassazione, con la sentenza numero 14827/2016, del 20 luglio scorso, lo ha definitivamente fermato: il formato .zip non è idoneo ad alterare i documenti ma persegue l'unica finalità di comprimerli e renderli, quindi, trasmissibili in maniera più agevole.

Con l'ennesima pronuncia in materia di processo civile telematico, quindi, la Suprema corte ha sancito che è del difensore l'onere di dotarsi di una configurazione del proprio personal computer idonea a consentire l'accesso al formato compresso.

Senza dimenticare che è comunque un'estrinsecazione dell'onere di diligenza gravante sui legali quello di rivolgersi direttamente alla cancelleria del giudice competente per superare le difficoltà, eventualmente chiedendo un nuovo invio.

Insomma: via libera definitivo al formato .pdf.zip!

Valeria Zeppilli

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