La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 31435/2004) ha stabilito che rischia la condanna per maltrattamenti e violenza privata chi insulta e offende le persone anziane ricoverate in una casa di cura.
I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che atteggiamenti e comportamenti di disprezzo e di maleducazione posti in essere da assistenti delle case di cura, nei confronti degli ospiti della struttura, oltre a rappresentare una assoluta carenza di professionalità, costituiscono veri e propri maltrattamenti per le sofferenze imposte alle persone indifese ivi ricoverate.
Con questa decione la Corte ha condannato una donna che prestava servizio in una struttura pubblica (per pazienti anziani non autosufficienti) e che aveva posto in essere una serie di comportamenti maleducati e arroganti nei confronti dei pazienti che, consapevoli della loro impotenza e del potere di fatto esercitato dalla loro assistente di fatto caddero in uno stato di prostrazione e di timore di ritorsione tanto da indursi a non voler più parlare di quegli episodi.
FATTO E DIRITTO
L. S., rinviata, in qualità d’assistente di base presso la casa protetta di Minerbio, al giudizio del Pretore di Bologna per rispondere di una serie di maltrattamenti e di violenza privata in danno di anziani ospiti di tale struttura pubblica, disabili e non autosufficienti nell’espletamento di incombenze primarie di sopravvivenza quotidiana, fu dichiarata colpevole del reato di cui agli art. 81 cpv., 572, 61 nn. 5 e 9 cod. pen. [1] in danno di E. C., O. Z. e G. S., mentre fu assolta dal delitto di cui all’art. 610 c.p. [2] e degli altri episodi di maltrattamenti contestati.
Contro la sentenza della Corte di appello di Bologna, che, in parziale accoglimento del gravame dell’imputata, l’assolse dal delitto di maltrattamenti in danno di G. S. e ridusse la pena a un anno e un mese di reclusione, ricorre per cassazione la S., che deduce: violazione dell’art. 572 c.p. con riferimento all’elemento soggettivo del reato e per essere stato ritenuto il delitto di maltrattamenti soltanto sulla base di due episodi per ciascuna delle parti offese (E. C. e O. Z.), peraltro accaduti a poca distanza l’uno dall’altro; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ex artt. 606 lett. d) c.p.p.; mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606 lett. d) c.p.p.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto ex art. 606 lett. e) c.p.p..
I motivi indicati alle lettere b) e c), testualmente citati dall’intestazione del ricorso, non sono accompagnati da alcuna indicazione che possa consentire alla Corte di capire a quali punti della sentenza siano riferiti, per cui vanno dichiarati inammissibili a norma della lett. c) degli artt. 581.1 c.p.p.
Gli altri due motivi, che possono essere esaminati contestualmente, sono infondati, in presenza di un corposo quadro probatorio utilizzato correttamente ed esaminato approfonditamente con motivazione giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici.
La sentenza di merito offre la dimostrazione evidente dello scrupolo con cui i giudici hanno esaminato le numerose contestazioni rivolte all’imputata per i suoi atteggiamenti e comportamenti in danno degli anziani inabili ospiti della struttura pubblica affidati alla sua vigilanza e alle sue attenzioni: è stato escluso il reato, anche quando, provati i fatti materiali, emergeva il dubbio che l’offesa o la protezione o l’arroganza potessero essere espressione di personale maleducazione o di mancanza di professionalità rilevanti sul piano disciplinare, o quando delle molteplici condotte di maltrattamento contestate in danno di G. S. è risultato provato, al di la di ogni ragionevole dubbio, un solo episodio di violenza, così che correttamente i giudici di secondo grado hanno escluso la sussistenza del delitto previsto dall’art. 572 c.p.
Nel caso dei comportamenti tenuti dalla S. verso E. C. e O. Z., la motivazione dei giudici di appello ha preso in analitico esame i motivi di gravame (pedissequamente reiterati nel ricorso per cassazione ), correttamente negando che il lasso di tempo tra un episodio e l’altro, breve ma attualmente e giuridicamente apprezzabile (12 giorni nel caso della C., 5 giorni nel caso dello Z.), potesse escludere la sussistenza del reato, in presenza di una sofferenza protrattasi per più giorni a causa dei comportamenti illeciti dell’imputata, tanto più quando, proprio come effetto di tale condotta, gli anziani pazienti, consapevoli della loro impotenza e del potere di fatto esercitato dall’assistente S., caddero in uno stato di prostrazione e di timore di ritorsione tanto da indursi a non voler più parlare di quegli episodi.
Esaustiva e corretta è anche la motivazione, desumibile dall’integrazione delle sue sentenze di merito, sull’elemento soggettivo del reato (per il quale non è peraltro richiesta la forma specifica), risultante dalle stesse espressioni sprezzanti e minatorie usate dall’imputata verso gli indifesi ospiti che ella avrebbe dovuto aiutare e soccorrere.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 18 mag. 2004.
Depositata in Cancelleria il 16 settembre 2004.
Leggi la sentenza
Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, Sentenza n.31435/2004FATTO E DIRITTO
L. S., rinviata, in qualità d’assistente di base presso la casa protetta di Minerbio, al giudizio del Pretore di Bologna per rispondere di una serie di maltrattamenti e di violenza privata in danno di anziani ospiti di tale struttura pubblica, disabili e non autosufficienti nell’espletamento di incombenze primarie di sopravvivenza quotidiana, fu dichiarata colpevole del reato di cui agli art. 81 cpv., 572, 61 nn. 5 e 9 cod. pen. [1] in danno di E. C., O. Z. e G. S., mentre fu assolta dal delitto di cui all’art. 610 c.p. [2] e degli altri episodi di maltrattamenti contestati.
Contro la sentenza della Corte di appello di Bologna, che, in parziale accoglimento del gravame dell’imputata, l’assolse dal delitto di maltrattamenti in danno di G. S. e ridusse la pena a un anno e un mese di reclusione, ricorre per cassazione la S., che deduce: violazione dell’art. 572 c.p. con riferimento all’elemento soggettivo del reato e per essere stato ritenuto il delitto di maltrattamenti soltanto sulla base di due episodi per ciascuna delle parti offese (E. C. e O. Z.), peraltro accaduti a poca distanza l’uno dall’altro; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ex artt. 606 lett. d) c.p.p.; mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606 lett. d) c.p.p.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto ex art. 606 lett. e) c.p.p..
I motivi indicati alle lettere b) e c), testualmente citati dall’intestazione del ricorso, non sono accompagnati da alcuna indicazione che possa consentire alla Corte di capire a quali punti della sentenza siano riferiti, per cui vanno dichiarati inammissibili a norma della lett. c) degli artt. 581.1 c.p.p.
Gli altri due motivi, che possono essere esaminati contestualmente, sono infondati, in presenza di un corposo quadro probatorio utilizzato correttamente ed esaminato approfonditamente con motivazione giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici.
La sentenza di merito offre la dimostrazione evidente dello scrupolo con cui i giudici hanno esaminato le numerose contestazioni rivolte all’imputata per i suoi atteggiamenti e comportamenti in danno degli anziani inabili ospiti della struttura pubblica affidati alla sua vigilanza e alle sue attenzioni: è stato escluso il reato, anche quando, provati i fatti materiali, emergeva il dubbio che l’offesa o la protezione o l’arroganza potessero essere espressione di personale maleducazione o di mancanza di professionalità rilevanti sul piano disciplinare, o quando delle molteplici condotte di maltrattamento contestate in danno di G. S. è risultato provato, al di la di ogni ragionevole dubbio, un solo episodio di violenza, così che correttamente i giudici di secondo grado hanno escluso la sussistenza del delitto previsto dall’art. 572 c.p.
Nel caso dei comportamenti tenuti dalla S. verso E. C. e O. Z., la motivazione dei giudici di appello ha preso in analitico esame i motivi di gravame (pedissequamente reiterati nel ricorso per cassazione ), correttamente negando che il lasso di tempo tra un episodio e l’altro, breve ma attualmente e giuridicamente apprezzabile (12 giorni nel caso della C., 5 giorni nel caso dello Z.), potesse escludere la sussistenza del reato, in presenza di una sofferenza protrattasi per più giorni a causa dei comportamenti illeciti dell’imputata, tanto più quando, proprio come effetto di tale condotta, gli anziani pazienti, consapevoli della loro impotenza e del potere di fatto esercitato dall’assistente S., caddero in uno stato di prostrazione e di timore di ritorsione tanto da indursi a non voler più parlare di quegli episodi.
Esaustiva e corretta è anche la motivazione, desumibile dall’integrazione delle sue sentenze di merito, sull’elemento soggettivo del reato (per il quale non è peraltro richiesta la forma specifica), risultante dalle stesse espressioni sprezzanti e minatorie usate dall’imputata verso gli indifesi ospiti che ella avrebbe dovuto aiutare e soccorrere.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 18 mag. 2004.
Depositata in Cancelleria il 16 settembre 2004.





