Il fisco aveva notificato a un professionista due accertamenti per recuperare alcuni costi rideterminando il reddito. La CTR ha dato ragione al contribuente

di Lucia Izzo - Se il professionista acquista ingenti quantità di materiale di cancelleria (matite, penne, carta, etc.) potrà dedurne il relativo costo se dimostra l'inerenza con la sua attività e se non ricorre il requisito dell'abnormità.

Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale di Potenza, seconda sezione, nella sentenza n. 588/2015.

Nel caso sottoposto all'attenzione della CTR, il fisco aveva notificato a un professionista due accertamenti per recuperare alcuni costi rideterminando il reddito ma, secondo il contribuente, l'Ufficio aveva mancato di considerare la particolare attività svolta fondando l'avviso solo in base alla rilevanza delle spese di cancelleria.

La domanda di annullamento dell'atto trovava accoglimento già in primo grado ed ora anche in appello.

I giudici della Commissione Tributaria Regionale evidenziano che l'Amministrtazione Finanziaria desume una "non inerenza" dei costi in quanto ritenuti non congrui, ma questa circostanza, "se pure può giustificare l'accertamento, non prova la mancata inerenza che direttamente dall'ufficio non viene contestata".

Poiché si tratta di materiale di consumo, "l'enorme mole della cancelleria acquistata potrebbe al più rappresentare indizio di attuazione di 'spending review' da parte del professionista, se non fosse che le spese di cancelleria rappresentano solo l'1,80 per cento del totale fatturato, quindi somma da considerarsi irrisoria anche alla luce del fatto che nessuna contestazione, da parte del committente, è stata mai mossa relativamente ai costi in funzione delle prestazione rese".

Le spese per il materiale non rientrano neppure nell'abnormità, se si considera la particolarità delle prestazioni rese dal professionista: infatti, quando si verificano tornate di selezioni di candidati, strumenti come blocchi per appunti, matite, carta e penna, non vengono mai restituiti restando appannaggio del partecipante, indi per cui l'organizzatore ha necessità di approvvigionarsene di continuo.

Bocciato dunque il ricorso del fisco.


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