Entro quando è possibile procedere all'accertamento d'ufficio dell'imposta e i termini di decadenza per la notifica della cartella esattoriale
Domanda: "Entro quando è possibile procedere all'accertamento d'ufficio dell'ICI?"

Risposta: Secondo quanto previsto dal nostro ordinamento, gli enti locali possono rettificare e accertare d'ufficio le dichiarazioni incomplete o infedeli, i pagamenti parziali o ritardati, le omesse dichiarazioni e gli omessi versamenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento dell'imposta sono stati effettuati o avrebbero dovuto esserlo.

A stabilirlo, più precisamente, il comma 161 dell'articolo 1 della Finanziaria 2007 (legge numero 296/2007).

Di conseguenza, sino al 31 dicembre 2016 gli enti locali potranno procedere agli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, compresi quelli relativi all'Ici, per dichiarazioni o versamenti che sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati dal 2011 in poi. Non più per gli anni precedenti.

Il termine quinquennale di prescrizione, tuttavia, può essere interrotto attraverso qualsiasi atto formale compiuto dal creditore e da tale atto iniziare nuovamente a decorrere.

È opportuno, in ogni caso, ricordare anche che l'avviso di accertamento è seguito dall'iscrizione a ruolo del tributo. Mentre quest'ultima non è sottoposta ad alcun termine, la notifica della cartella esattoriale che ne consegue deve necessariamente essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Quindi, se la cartella esattoriale è notificata oltre il termine di decadenza, l'ente creditore non potrà più procedere alla riscossione tramite ruolo.


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