Deve emergere chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame

di Lucia Izzo - È illegittima la notifica della cartella di pagamento se l'agente notificatore si limita ad annotare che il contribuente risulti "sconosciuto in loco" nel luogo di sua residenza anagrafica.

Il messo notificatore deve dimostrare di aver effettuato le necessarie ricerche che non emergono dalla mera attestazione "sconosciuto sui citofoni" e "sconosciuto in loco", poiché queste espressioni non consentono di pervenire alla conclusione che il destinatario della notifica non sia rintracciabile.


La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accoglie con l'ordinanza n. 24082/2015 (qui sotto allegata) il ricorso presentato da una donna, erede del contribuente poi deceduto, a cui Equitalia aveva notificato una cartella di pagamento.

La ricorrente contesta la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che si era espressa sulla validità della notifica tentata alla residenza anagrafica del dante causa, non andata a buon fine essendo lo stesso "sconosciuto in loco" come annotato dell'agente notificatore.


Tale annotazione, confermano gli Ermellini, è inidonea a dare atto del compimento delle doverose ricerche da parte dell'agente notificatore, rappresentando una formula assolutamente generica.

Il giudice territoriale, ha ritenuto che per legittimare la procedura notificatoria di cui all'art. 60, lettera e), DPR 600/73 fossero sufficienti le mere attestazione del messo notificatore "sconosciuto sui citofoni" e "sconosciuto in loco" ed in tal modo ha violato il principio più volte sostenuto in Cassazione che, "con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute, né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche", tuttavia deve emergere chiaramente "che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame".


Le espressioni richiamate appaiono inidonee a confermare le ricerche compiute dall'ufficiale giudiziario per pervenire alla conclusione che il destinatario della notifica fosse "sconosciuto in loco".

In sostanza, prosegue il Collegio, nonostante sia il giudice di merito a dover interpretare la relata di notifica e valutare la sufficienza delle ricerche effettuate dall'agente notificatore, deve rilevarsi che questa attività interpretativa presuppone che vi sia traccia effettiva delle ricerche effettuate


Dalla lettera della legge emerge, inoltre, che le suddette ricerche devono avere a oggetto la presenza del destinatario non nel (solo) indirizzo ove è stata richiesta la notifica, ma nell'intero comune.

Si deve quindi accogliere il ricorso e cassare la sentenza rinviando ad altra sezione della CTR.

Cass., VI sez. civ., ordinanza 24082/2015

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