Questo è quanto chiarito dal Tribunale di Fermo nell'omologare, con decreto del 26 ottobre 2015, un accordo di ristrutturazione ex l. 3/2012
di Valeria Zeppilli - Con un recente decreto, del 26 ottobre 2015 (qui sotto allegato), il Tribunale di Fermo ha omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti presentato ai sensi della legge numero 3 del 27 gennaio 2012.

La proposta, nel caso di specie, era stata presentata da un'azienda agricola e la sua attuazione era garantita da un terzo.

Nel rispetto della normativa di cui all'articolo 10 della legge numero 3/2012, il giudice marchigiano aveva preliminarmente fissato l'udienza per la convocazione dei debitori e disposto il divieto per i creditori, sino all'omologa, di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive individuali, di disporre sequestri conservativi o di acquisire titoli di prelazione non concordati sul patrimonio del debitore proponente.

Valutati, quindi, il rispetto dei requisiti soggettivi e la completezza della documentazione prodotta, il Tribunale di Fermo ha omologato l'accordo di ristrutturazione, ritenendo il piano proposto più conveniente rispetto alla procedura esecutiva immobiliare e permettendo, così, all'azienda agricola proponente, non fallibile, di poter proseguire la propria attività.

L'accordo omologato, di conseguenza, è stato dichiarato obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto con il quale era stata disposta l'ammissione. I creditori con causa o titolo posteriore, invece, non potranno procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Il decreto emesso dal giudice marchigiano merita di essere segnalato innanzitutto per il fatto di rappresentare una delle prime applicazioni concrete delle possibilità offerte ai debitori dalla legge numero 3/2012, applicazioni dalle quali si attende una corretta enucleazione pratica della disciplina.

Il decreto, poi, rileva, da un punto di vista più strettamente interpretativo, per il fatto che con esso il Tribunale di Fermo ha ritenuto che alla procedura di sovraindebitamento sia possibile applicare la moratoria dei pagamenti entro il termine annuale prevista dall'articolo 186-bis della legge fallimentare con riferimento al concordato con continuità aziendale.

Tale possibilità, del resto, era stata già riconosciuta dalla Corte di cassazione con le sentenze numero 17461/2015, numero 10112/2014 e numero 20388/2014, nelle quali i giudici avevano ritenuto ammissibili i pagamenti effettuati entro i tempi normali di liquidazione dei beni prevedendo interessi compensativi per il maggior termine di dilazione previsto.


Si ringrazia l'Avv. Alessio Orsini del Foro di Ascoli Piceno per il cortese invio del provvedimento con commento allo stesso allegato

Tribunale di Fermo testo omologa del 26 ottobre 2015
Valeria Zeppilli

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: