In assenza del decreto del Ministro della giustizia, l'utilizzo della pec è prioritario ma non esclusivo
di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 21892/2015, depositata il 27 ottobre (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sulle modalità di comunicazione della fissazione dell'udienza dinanzi al giudice di legittimità, in conformità al secondo comma dell'articolo 377 del codice di rito civile. 

In particolare, i giudici hanno chiarito che la predetta comunicazione deve essere effettuata in via prioritaria tramite posta elettronica certificata.

Tuttavia, ancora non vi è un obbligo in tal senso, che interverrà solo decorsi quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale il Ministro della giustizia accerterà la funzionalità dei sistemi informatici dell'ufficio.

Dato che ad oggi tale decreto non è neanche stato emesso, la comunicazione tramite pec può essere sostituita, laddove essa risulti impossibile per qualsiasi ragione, da quella tramite telefax

Ovviamente, a tal fine è necessario che il difensore abbia indicato il numero di riferimento in un atto difensivo, in conformità all'articolo 125 del codice di procedura civile

In mancanza, il cancelliere dovrà consegnare il biglietto di cancelleria all'ufficiale giudiziario per la notifica. Ciò purché il difensore abbia eletto domicilio a Roma e purché il domiciliatario non abbia trasferito il proprio domicilio senza comunicarlo alla Cassazione. 

Solo laddove neanche la comunicazione tramite telefax sia stata possibile, infine, sarà consentita la comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria



Corte di cassazione testo sentenza numero 21892/2015
Valeria Zeppilli

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: