Note ed osservazioni sulla genesi e sulla ratio della legge n. 1746/62

Avv. Francesco Pandolfi - Perché esiste la legge n. 1746/62 e a che cosa serve? Esiste perché il 27 novembre del 1961 il Deputato Durand de la Penne presentò alla Camera dei Deputati una proposta di legge così intitolata: "estensione al personale militare, in servizio per conto dell'O.N.U. in zone d'intervento, dei benefici combattentistici".

Il fatto che spinse il Deputato Durand a presentare la proposta fu l'assassinio di tredici aviatori italiani nel Congo e, per conseguenza, la necessità di accordare un riconoscimento ai militari destinati a prestare servizio per conto dell'O.N.U. in zone d'intervento, ossia dove si rischiava la vita.

La proposta venne concepita con una tecnica legislativa assai semplice: un solo articolo.

I lavori nella Commissione si svolsero rapidamente, in due sedute: in occasione della prima (il 17 ottobre 1962) il Relatore Leone Raffaele premettendo la rischiosità nello svolgere il servizio nelle zone d'intervento, precisò che per "zone d'intervento" ci si doveva riferire non alle zone occupate o con presenza di forza O.N.U., ma alle sole zone ove il personale prestava appunto servizio attivo e quindi rischioso (con esclusione quindi delle restanti attività per conto dell'O.N.U. ove non necessariamente si realizzavano questi interventi).

Nell'ambito della seconda seduta (24 ottobre 1962 Presidente Pacciardi) venne aperta la votazione a scrutinio segreto, trattandosi di legge con un unico articolo e queste furono le votazioni: presenti e votanti 21 (maggioranza 11), voti favorevoli 18, voti contrari 3.

La Commissione approvò.

All'esito del Lavori in Assemblea e terminato il percorso dei lavori, la legge fu pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'08 gennaio 1963 n. 6.

Lo scopo della legge in commento era ed è pertanto chiaro: equiparare il servizio prestato dal personale militare in zone d'intervento O.N.U. ai combattenti.

Vediamo i collegamenti della legge sui benefici con altre norme.

Oggi come oggi, i collegamenti che si cercano (anche e soprattutto nelle sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato che ormai ben conosciamo, escludendo per un momento quelle della Corte dei Conti) tra la legge sui benefici combattentistici e la legge n. 390 del 24 aprile 1950 meritano un chiarimento.

Quest'ultima legge (n. 390 del 24 aprile 1950) vuole disciplinare solamente il riconoscimento della cosiddette campagne di guerra agli ex prigionieri di guerra, senza distinzioni tra specifici periodi di prigionia all'interno dello spazio temporale compreso tra il 1940 e il 1945 (N.B. l'O.N.U. non era ancora nata…).

Tutto qui: la norma non fa appunti sulla nozione di combattente e/o del personale militare attivo in ruoli analogamente rischiosi.

Per quanto riguarda il sistema di incrementi stipendiali concepito dall'antico r.d. n. 1427 del 27 ottobre 1922 e il nesso possibile di questo sistema ai "benefici" letteralmente intesi dalla legge n. 1746/62, la metodologia utilizzata nelle varie epoche per stabilire la progressione economica del militare, stabilire la metrica stipendiale, in una parola il "come" calcolare le attribuzioni economiche, sono concetti che non c'entrano nulla con la ratio della legge 1746/62 la quale richiama solamente il fatto che i benefici (i compensi) vadano estesi al personale militare in zone d'intervento O.N.U. appositamente e periodicamente aggiornate dallo Stato Maggiore della Difesa italiana, a tal uopo ex lege delegato allo specifico adempimento.

Dire (come fa qualche sentenza oggi) che un militare (personale non dirigenziale!) progredisce economicamente nella sua carriera con il sistema degli scatti biennali, o con il sistema della retribuzione basato sull'anzianità perché dal primo gennaio 1987 si fa così, non dice nulla sul piano della più generale portata della legge istitutiva dei benefici combattentistici, la quale vuole solo accordare ed estendere i benefici (in qualunque modo si voglia chiamarli o calcolarli) a quel personale dalla stessa individuato.

Se così non fosse, qualcuno mi dica allora a che cosa serve, ancora oggi, l'aggiornamento biennale da parte dello Stato Maggiore della Difesa relativo all'individuazione delle zone d'intervento che, ove frequentate, danno diritto ai benefici combattentistici.

La situazione è quindi questa: esiste una legge, la n. 1746/62 ("al personale militare che, per conto dell'ONU, abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. Le zone d'intervento sono indicare con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa") che stabilisce in modo lineare i presupposti per l'estensione di questi particolari benefici:

a) si deve trattare di personale militare (senza particolari preclusioni a favore di personale non dirigenziale) che abbia prestato o presti servizio per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

b) questo personale deve svolgere servizio nelle cosiddette "zone d'intervento";

c) tali zone devono essere obbligatoriamente individuate (ed aggiornate) da disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa.

Il significato è semplice: sul presupposto che i combattenti avevano ed hanno diritto a particolari benefici visto il peculiare servizio prestato, questi benefici sono "estesi" a tutto il personale sopra indicato.

In assonanza con questo lineare precetto, lo Stato Maggiore della Difesa:

d) individua e cataloga, in appositi allegati, i singoli territori da considerarsi zona d'intervento;

e) da conferma delle trascrizioni matricolari del caso;

f) raccomanda ad ogni Ente competente di distinguere, ai fini della concreta attribuzione ed estensione dei benefici combattentistici, il personale in servizio nelle zone d'intervento inquadrate nella "forza multinazionale" da altro personale inviato nelle aree che abbia invece espletato compiti devoluti istituzionalmente al Reparto di appartenenza.

Fin qui, tutto lineare.

E' noto però che il Ministero della Difesa ha da tempo negato il riconoscimento dei benefici combattentistici vista, a suo dire, l'assenza di una esplicita normativa che preveda l'attribuzione di campagne di guerra al personale militare sopra individuato (... si registra un considerevole contenzioso avanti il Tar, Consiglio di Stato, dall'inizio di quest'anno anche la Corte Costituzionale, senza trascurare la Corte dei Conti che con l'ultima favorevole sentenza n. 456/2015 tra alcuni ricorrenti già Sottufficiali E.I. in pensione contro Inps ha sostanzialmente confermato la precedente favorevole sentenza n. 845/2013 della prima sez. d'appello …).

Tesi questa che era, e rimane, incomprensibile, non fosse altro per il fatto che il diritto dei Militari impegnati in missioni O.N.U. ad ottenere "l'estensione" dei benefici nasce solo nella legge in commento, con la quale il Legislatore ha voluto semplicemente rendere uguale il servizio prestato in zone d'intervento per conto O.N.U. al servizio svolto dai combattenti.

Niente altro.

Ricordiamo che l'O.N.U. (United Nations, U.N.) è un'organizzazione intergovernativa a carattere internazionale, nata il 24 ottobre 1945 con l'entrata in vigore dello Statuto delle Nazioni Unite, dispone dell'intervento di contingenti militari (caschi blu). Prima aveva operato un'organizzazione analoga, chiamata Società delle Nazioni. L'Italia è entrata a far parte delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1955.

Cosa fare?

E' semplice: con la collaborazione di un avvocato, attivarsi per chiedere il riconoscimento dei benefici combattentistici secondo il chiaro dettato della legge istitutiva.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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