Quali termini sono previsti nel nostro ordinamento, come si computano, i c.d. termini a ritroso. Guida alla decorrenza dei termini processuali con risorsa di calcolo

di Valeria Zeppilli - Il codice di rito civile si interessa anche dei termini processuali, ovverosia dei diversi momenti nei quali devono o possono essere compiuti gli atti che fanno parte del processo.

I termini processuali

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In particolare, ad occuparsene sono gli articoli da 152 a 155, che dettano in generale la disciplina dei termini e le modalità del loro computo.

Va sin da subito ricordato che dai termini processuali vanno tenuti distinti i termini sostanziali, ovverosia quelli di prescrizione e decadenza disciplinati dagli articoli del codice civile.

Questi infatti operano su un piano diverso: la prescrizione determina l'estinzione del diritto a causa del suo mancato esercizio da parte del titolare per un periodo di tempo stabilito dal legislatore, mentre la decadenza ne determina l'estinzione nel caso in cui esso non sia esercitato entro un dato tempo.

Tipologie di termini processuali

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Dalla lettura delle norme codicistiche è possibile individuare diverse tipologie di termini, o meglio diverse classificazioni che degli stessi possono essere fatte.

Termini legali o giudiziali

Innanzitutto i termini processuali possono essere di carattere legale, se fissati direttamente dalla legge, o giudiziale, se stabiliti dal giudice quando la legge lo consente.

Termini dilatori e acceleratori

Un'ulteriore distinzione è quella tra termini dilatori e termini acceleratori.

I primi sono quelli che fissano il momento a partire dal quale diviene possibile compiere un determinato atto: il loro mancato rispetto comporta l'irricevibilità dell'atto interessato, del quale essi sono volti a garantire l'adeguato compimento.

I termini acceleratori, invece, sono quelli che fissano il momento entro il quale è possibile compiere un atto.

Dalle conseguenze del loro mancato rispetto può farsi discendere un'ulteriore distinzione.

Termini perentori e ordinatori

Si tratta, nel dettaglio, di quella tra termini perentori e termini ordinatori.

Infatti, se il termine è perentorio, il suo decorso senza che l'atto sia compiuto comporta la decadenza dal potere di compierlo.

In ogni caso, se una parte dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, il giudice può disporre la rimessione in termini.

Se, invece, il termine è ordinatorio, il giudice può decidere di abbreviarlo o prorogarlo, anche d'ufficio. Se lo fa prima della scadenza originariamente fissata, l'atto non ancora posto in essere a quel momento non è assoggettato a decadenza.

In ogni caso la proroga non può avere una durata superiore al termine originario e, una volta disposta, può essere rinnovata solo per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

Occorre a questo punto precisare che, per espressa previsione codicistica, i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, a meno che non sia la legge stessa a dichiararli perentori.

Termini iniziali e finali

Un'ultima distinzione possibile in materia è quella tra termini iniziali e termini finali.

I termini iniziali sono quelli che indicano il momento a partire dal quale un determinato atto può essere compiuto, quelli finali il momento a partire dal quale, invece, l'atto non può più essere compiuto.

Il computo dei termini

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Le modalità di computo dei termini disciplinate dal codice di procedura civile sono diverse a seconda che i termini siano a giorni o ad ore oppure siano a mesi o ad anni.

Dal computo dei termini a giorni o ad ore, infatti, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

Ciò almeno in via generale.

Talvolta, infatti, accade che la legge faccia riferimento a un termine di "giorni liberi": in tal caso (ovviamente riferito ai termini a giorni) dal calcolo va escluso non solo il giorno iniziale ma anche quello finale.

Nel caso, invece, in cui il computo sia a mesi o ad anni, esso va effettuato tenendo conto del calendario comune.

N.B.: Quando la legge fa riferimento a un termine di giorni liberi come nel caso di un termine a comparire , nel calcolo del termine vanno esclusi il dies a quo (ossia il giorno iniziale) e il dies ad quem (giorno finale). Per gli altri termini (non liberi) vale il principio del Dies a quo non computatur in termino ossia non si conta il giorno iniziale mentre si tiene conto del giorno finale (dies ad quem).

I giorni festivi

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Per quanto riguarda i giorni festivi, l'articolo 155 c.p.c. sancisce che essi vanno comunque computati nel termine.

Se però ad essere festivo è il giorno di scadenza, quest'ultima è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Tale proroga vale anche per i termini fissati per il compimento di atti processuali svolti fuori udienza che scadono di sabato.

Tuttavia, la giornata di sabato è considerata lavorativa ad ogni effetto, con la conseguenza che resta fermo il regolare svolgimento delle eventuali udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche degli ausiliari.

I termini a ritroso

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Talvolta accade che la legge fissi dei termini a ritroso: si pensi, ad esempio, a quanto previsto dall'articolo 378 c.p.c. in base al quale, nel giudizio di legittimità, le memorie delle parti possono essere presentate in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza.

In tal caso, se la scadenza coincide con un giorno festivo, essa sarà anticipata al primo giorno non festivo precedente quello della scadenza.

In sostanza, la situazione è perfettamente speculare a quella che si verifica per i termini a decorrenza successiva.

La sospensione feriale dei termini

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Durante il periodo estivo, i termini processuali si sospendono di diritto.

Più nel dettaglio il loro decorso è sospeso dal 1ยบ al 31 agosto di ciascun anno e anche l'eventuale avvio della decorrenza proprio durante tale periodo è differito al primo settembre.

In sostanza, è come se i giorni ricompresi nel mese di agosto non esistessero.

Tuttavia per i processi per i quali l'urgenza rileva in particolare modo, la sospensione non opera.

Si tratta, in sostanza, delle cause di alimenti, delle controversie di lavoro, previdenziali e assistenziali, dei procedimenti cautelari, dei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, dei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, dei giudizi di sfratto, dei giudizi di opposizione all'esecuzione e dei giudizi di dichiarazione e revoca del fallimento.

Tale elencazione, in ogni caso, non è tassativa ma il presidente del tribunale è libero di decretare l'urgenza per quelle cause che potrebbero subire un grave pregiudizio dalla ritardata trattazione.

È comunque necessario avere ben presente che i termini che si sospendono sono solo quelli processuali, ovverosia relativi agli atti strettamente inerenti il processo, mentre per quelli sostanziali o relativi ad atti stragiudiziali, l'interruzione non opera. Si pensi, ad esempio, al precetto o alla denuncia dei vizi della cosa venduta, i cui termini continuano a decorrere anche durante il mese di agosto.

Lo strumento di calcolo dei termini processuali

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Per semplificare il calcolo dei termini processuali è possibile utilizzare questi strumenti online:

- Calcolo dei termini processuali
- Calcolo termini per le impugnazioni
Valeria Zeppilli

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