Confermato il no all'esenzione dal tributo per gli immobili non destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali

di Marina Crisafi - Non si è ancora spenta l'eco delle polemiche sulla sentenza dello scorso luglio che ha obbligato le scuole paritarie cattoliche a pagare l'Ici (leggi: "Cassazione: sì all'Ici per le scuole religiose"), che il Palazzaccio torna sul tema confermando la decisione di merito e condannando l'istituto religioso proprietario di un complesso immobiliare concesso in affitto per attività alberghiera a pagare il tributo.

In realtà, l'ordinanza n. 19016/2015 depositata ieri da piazza Cavour (qui sotto allegata) è in linea con il precedente orientamento in materia relativo al pagamento dell'imposta, per cui l'istituto religioso dovrà pagare le annualità pregresse (relative al 2007), impugnate e non saldate.

È del tutto evidente, infatti, per la Cassazione che il complesso immobiliare affittato ad una società di capitali che si occupa di attività alberghiera e dunque produttrice di reddito, non possa rientrare tra quelli esenti dal tributo, in quanto trattasi di immobile non destinato esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali.

A nulla valgono le doglianze dell'ente ecclesiastico che lamentava che la CTR di Perugia non avesse indicato le ragioni in virtù delle quali riteneva che il complesso immobiliare fosse sottoposto all'imposizione indiretta Ici, pretesa nella sua interezza, anziché mediante frazionamento, nonostante che già il relativo avviso di accertamento fosse stato impugnato, mentre l'atto esecutivo era stato emesso durante il contenzioso.

La decisione della CTR, hanno confermato infatti i giudici di legittimità, è in linea con altre pronunce di legittimità (Cass. n. 23584/11; n. 23585/11 e n. 23586/11) inerenti alcune annualità d'imposta proprio tra le stesse parti, nonché alle medesime questioni sollevate con la controversia in esame, nei confronti della quale perciò "opera il giudicato esterno".

Invero nel processo tributario, ha proseguito la S.C., "il principio ritraibile dall'art. 2909 c.c. secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della causa petendi intesa come titolo dell'azione proposta e del bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato) a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato) è applicabile non solo allorchè si tratti della medesima imposta come nella fattispecie in esame ma anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi".

 


Cassazione, ordinanza n. 19016/2015

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