Breve guida alle condizioni e alle modalità con le quali può essere esercitato lo ius variandi bancario

di Valeria Zeppilli - La legge prevede, per le banche, la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni previste dal contratto stipulato con i clienti. 

Nel dettaglio, la regolamentazione dello jus variandi bancario è contenuta nell'articolo 118 t.u.b., il quale lo consente subordinandolo, però, al rispetto di determinate condizioni

Lo ius variandi nei contratti a tempo indeterminato e in quelli con durata determinata

Nei contratti a tempo indeterminato, le banche possono essere autorizzate a modificare unilateralmente sia i tassi, che i prezzi, che, più in generale, le altre condizioni previste dal contratto stipulato con il cliente, purché, però, ricorra un giustificato motivo e previa approvazione da parte del cliente di un'apposita clausola.

Nei contratti che non siano a tempo indeterminato, invece, la modifica unilaterale può essere concordata solo per le clausole che non abbiano ad oggetto i tassi di interesse e sempre al ricorrere di un giustificato motivo.

Proposta di modifica

In ogni caso, le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali devono essere comunicate espressamente al cliente con preavviso scritto o contenuto su altro supporto durevole accettato dal cliente, di almeno due mesi.

Fanno eccezione i rapporti al portatore, per i quali le modalità di comunicazione sono quelle stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Nella comunicazione deve essere indicata la formula "proposta di modifica unilaterale del contratto".

Fatta tale comunicazione, la modifica può reputarsi approvata salvo che il cliente non receda dal contratto entro la data in cui la stessa dovrebbe entrare in vigore.

Occorre precisare che, in caso di recesso, al cliente non va addebitata alcuna spesa e, in sede di liquidazione, gli vanno applicate le condizioni precedentemente praticate.

La modifica dei tassi di interesse per i clienti diversi dai consumatori e dalle micro imprese

Come visto, nei contratti diversi da quelli a tempo indeterminato, la facoltà di modifica unilaterale è comunque esclusa con riferimento alle clausole che abbiano ad oggetto tassi di interesse.

Tale regola generale, tuttavia, conosce un'importante eccezione, prevista dal comma 2 bis dell'articolo 118 t.u.b.: si tratta del caso in cui il cliente non sia un consumatore né una micro impresa.

In tale ipotesi, infatti, nei contratti possono essere inserite clausole, approvate dal cliente, che consentano la modifica anche dei tassi di interessi, ma soltanto laddove si verifichino eventi e condizioni specifici e predeterminati.

La modifica dei tassi di interesse connessa a decisioni di politica monetaria

Può anche accadere che le variazioni dei tassi di interesse siano adottate in previsione di decisioni di politica monetaria o in conseguenza di esse.

In tal caso, il testo unico bancario dispone che le modifiche devono interessare contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e che esse vanno applicate in modo tale da non arrecare pregiudizi ai clienti.

L'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 118 t.u.b.

Tutte le previsioni contenute nell'articolo 118 t.u.b. in materia di variazioni contrattuali unilaterali hanno l'intento di compensare gli interessi bancari con le necessarie esigenze di tutela del cliente.

Da ciò deriva che, come da espressa previsione del comma 3, se esse non sono rispettate, le variazioni contrattuali sono inefficaci solo se sfavorevoli per il cliente.

Contratti relativi a prestazioni di servizi e attività di investimento

Occorre da ultimo sottolineare che non tutte le tipologie di contratto stipulabili tra banca e cliente sono assoggettate alla disciplina in materia di jus variandi bancario.

Basti pensare che, secondo quanto previsto dall'articolo 23 t.u.f. ne sono esclusi i contratti relativi alla prestazione dei servizi e alle attività d'investimento in quanto ad essi non si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, capo I, del testo unico bancario, tra le quali è ricompreso l'articolo 118 in esame.

Valeria Zeppilli

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