Il test sulla quantità di etanolo presente nelle urine non è decisivo perché la sostanza potrebbe risalire a un'epoca precedente

di Marina Crisafi - L'esame sulla quantità di etanolo presente nelle urine non basta a far condannare l'automobilista per guida in stato di ebbrezza. Il test, infatti, non consente di dare informazioni scientifiche attendibili sulla quantità di alcool presente nel sangue (ciò che conta ai fini del reato) e sull'epoca di assunzione della sostanza, le cui tracce potrebbero risalire a un momento anteriore al fatto contestato.  

Così ha stabilito la quarta sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 27005/2015 depositata giovedì scorso e qui sotto allegata, annullando la pronuncia della Corte d'Appello di Bologna che aveva ritenuto colpevole un automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. c), Codice della Strada, aggravato dall'ora notturna.

La Corte aveva fondato il proprio convincimento sulla base del riscontro ottenuto dall'esame delle urine cui il prevenuto era stato sottoposto in ospedale (dove era stato trasportato in evidenti condizioni psicofisiche alterate, subito dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale), il cui esito aveva fatto riportare un tasso alcolemico pari a 2,80 g/l.

Adendo la Cassazione, l'uomo si era difeso sostenendo che la condizione psicofisica alterata non era affatto dovuta all'abuso di sostanze alcoliche, bensì al trauma conseguente all'incidente e che in ogni caso l'esame delle urine, cui era stato sottoposto, non poteva essere satisfattivo per dimostrare il tasso alcolico rilevante per l'integrazione dell'ipotesi di cui alla lett. c dell'art. 186 Cds.

Per gli Ermellini il motivo è fondato.

Se è vero, infatti, che "lo stato di ebbrezza può essere accertato per tutte le ipotesi attualmente previste dall'art. 186, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l'ipotesi più lieve, ora priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle due altre ipotesi, che conservano rilievo penale", è anche vero che nel caso in esame, la "prova" del superamento del tasso rilevante per ravvisabilità delle ipotesi di cui alla lettera c) è stata fornita attraverso la valorizzazione degli esiti degli esami sulle urine.

"L'illecito in esame - rileva, invece, piazza Cavour - è rapportato all'entità di alcool presente nel sangue al momento del fatto: l'indagine tossicologica, solitamente compiuta con il cosiddetto alcoltest deve, pertanto, individuare la condizione del conducente al momento della guida, attraverso un'indagine che, prossima cronologicamente al fatto, sia in grado di rispondere all'interrogativo sulla presenza dell'alcool nel sangue al momento della guida".

E tale indagine, nel caso di specie, per i giudici di legittimità difetta, posto che non è stato spiegato scientificamente (e rilevante dal punto di vista giuridico), "la relazione tra etanolo nelle urine ed alcool nel sangue", per cui la sentenza va annullata e la questione riesaminata. Parola, dunque, al giudice del rinvio.

Qui di seguito il testo della sentenza.

Cassazione Penale testo sentenza 27005/2015

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: