Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (Sent. 23272/2004) hanno stabilito che è reato organizzare, accettare, raccogliere, prenotare scommesse clandestine in Italia, di qualsiasi genere, anche se solo per via telefonica o telematica e su incarico di un bookmaker straniero. I Giudici della Corte hanno affermato il principio secondo il quale "la normativa italiana in materia di gestione delle scommesse e dei concorsi propostici, anche se caratterizzata da innegabile espansione dell'offerta, persegue finalità di controllo per motivi di ordine pubblico che, come tali, possono giustificare le restrizioni che essa pone ai principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi".
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