"La giurisprudenza ha riconosciuto al contribuente la possibilità di conservare tale beneficio fiscale, nonostante l'inutile decorso del termine di legge, purchè dimostri l'esistenza di un impedimento integrante gli estremi della forza maggiore, ritenuta in via del tutto eccezionale idonea a giustificare il ritardato adempimento".
Dovendo tuttavia la circostanza superare un termine fissato dalla legge, essa non può che avere i caratteri della precisione e della specificità; tale onere della prova grava sul contribuente, "dovendo egli allegare la sussistenza del fatto impeditivo a comprovarne la consistenza, con riguardo ai consueti canoni attraverso i quali la giurisprudenza individua, in termini generali, i requisiti indefettibili dell'istituto della forza maggiore".
L'interessato deve provare che l'evento è inevitabile e imprevedibile e che il suo verificarsi non è ad egli imputabile.
Come si legge nel testo della sentenza, "perché si possa parlare di forza maggiore, occorre che ci si trovi di fronte ad un avvenimento di gravità estrema, assolutamente fuori da ogni possibile previsione in quanto del tutto eccezionale ed inevitabile, che non dipenda in alcun modo da avvenimenti dipesi per qualsiasi motivo dal comportamento della parte interessata".
Né possono bastare le avvenute rimostranze nei confronti del venditore, specie se si considera che già al momento dell'acquisto il fabbricato era in fase di ristrutturazione e che vie era un progetto di variante che prevedeva diverse modifiche sostanziali.
Insomma, conclude la Corte, "non si può ritenere integrato il requisito dell'imprevedibilità dell'evento, ferma restando l'azionabilità di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del terzo ritenuto responsabile del ritardato trasferimento della residenza nell'immobile".
Applicati tali principi al caso in oggetto, nel merito è risultato che l'avverarsi della condizione era tutt'altro che imprevedibile. Il ricorso è rigettato.
Vai al testo della sentenza 10586/2015