Secondo l'art. 1900 cod. civ. (sinistri cagionati con dolo o colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti) l'assicurazione rischi non si estende in caso di dolo o colpa grave del danneggiato, quando la sua condotta costituisca causa unica dell'evento. Nè l'interessato ha mai fornito prova contraria in sede processuale.
I giudici del merito avevano riconosciuto l'inoperatività della polizza assicurativa evidenziando come la circostanza che il conducente avesse al momento del sinistro stradale un tasso alcolemico superiore al massimo consentito costituiva una presunzione iuris tantum a suo carico, rispetto alla quale non era stata fornita la prova liberatoria.
Nella fattispecie inoltre, annota la Corte, "l'inoperatività della garanzia assicurativa è stata fatta discendere non solo dalla clausole pattizie di cui si assume la vessatorietà (e dall'implicito richiamo in esse alle fattispecie di cui agli artt. 186 e 187 C.S.), ma anche dal principio di cui all'art. 1900 cod. civ., secondo il quale l'assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario: principio, il quale trova applicazione anche quando la condotta dell'assicurato, caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave, non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso".