Nel caso di specie ricorre l'interessata, a cui nei gradi di merito è stata addebitata la separazione, lamentando difetto di motivazione e di istruttoria della sentenza impugnata per non aver il giudice del merito tenuto conto del comportamento presumibilmente violento adottato dall'ex marito in pendenza di matrimonio.
Ricorda tuttavia la Corte che "i fatti che escludono il nesso di causalità tra la violazione accertata e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ove non emergano dagli atti del processo, devono essere allegati e provati dalla parte che resiste alla domanda di addebito".
La valutazione di tali circostanze è riservata al giudice del merito, non potendo la Suprema corte procedere a un'ulteriore esame dei presupposti di fatto, con il limite dell'adeguata motivazione della decisione adottata. In questo caso, la Corte d'appello ha correttamente valutato le circostanze addotte dalla ricorrente come inidonee a fondare scriminante. Il ricorso è rigettato.