
Tralasciando l'aspetto dell'accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, la Suprema corte afferma che in linea generale non è illegittimo che il giudice, nel calcolare il danno morale, si basi sulle risultanze relative al danno biologico; occorre tuttavia valutare la situazione caso per caso, poiché "ricorrono numerosi casi in cui, pur non sussistendo un significativo danno biologico, sussiste invece un rilevante danno morale, ragione per la quale la valutazione del danno morale va operata caso per caso e senza che il danno biologico possa essere un riferimento assoluto. Il caso che occupa rientra tra quelli nei quali il danno morale è altamente significativo anche in presenza di un danno biologico lieve o da liquidarsi in misura lieve".
Il danno, derivante dalla "consapevolezza dell'incombere della propria fine" (c.d. danno catastrofale), resta indipendente dal danno biologico. Il giudice del merito avrebbe dovuto tenere conto dell'intensissima sofferenza morale della vittima. Il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.