Secondo la Cassazione il giudice del merito avrebbe correttamente fatto risalire l'evento danno, provocato dalla moglie, non come lesivo direttamente dell'integrità psicofisica del coniuge (domanda di risarcimento del danno originariamente proposta in sede di merito) ma legato alla sola sfera della reputazione.
Ecco quindi come un unico evento danno può essere inquadrato come lesivo di un duplice ordine di interessi: da un lato, danneggiante il bene dell'integrità psicofisica, cioè della salute; dall'altro, lesivo di un bene non direttamente attinente la persona, ma la sua reputazione, danneggiante quindi i rapporti sociali dell'individuo.
Secondo il ricorrente, il comportamento della moglie avrebbe integrato vero e proprio "pubblico scandalo" ("ossia di comportamenti pubblici, esterni, lesivi della dignità personale del coniuge"), dando di conseguenza origine a un vero e proprio illecito civile, avendo l'interessato patito disagio psicofisico, autonomamente accertabile e risarcibile. La Cassazione, attinendo la questione all'esame diretto sul fatto oggetto della controversia, non ravvisando alcun vizio nella motivazione riportata nella sentenza impugnata, rigetta il ricorso.
Per saperne di più vedi il testo integrale della sentenza qui sotto allegato.
E su questo tema vedi anche:
- Il risarcimento dei danni al coniuge tradito
Vai al testo della sentenza 144/2015