"Il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso".
In definitiva, dalle risultanze del caso è emerso che di fatto solo la moglie è stata colta in atteggiamenti inequivocabili, confermanti la sua attività extraconiugale, ponendo in essere in pubblico comportamenti idonei a danneggiare la reputazione del marito.
Mentre non è sufficiente che quest'ultimo abbia frequentato locali di lap dance, avendo ritenuto il giudice del merito che "non era stata dimostrata da parte del marito di ulteriori comportamenti contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio, né che il predetto, durante la vita coniugale, abbia omesso di contribuire adeguatamente al mantenimento della famiglia". Il ricorso è dichiarato inammissibile poiché le censure proposte dall'interessata sono finalizzate a ottenere un nuovo esame nel merito della questione, avendo la stessa genericamente contestato determinate risultanze attinenti al fatto.