La Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale deve essere interpretata nel senso che essa osta all'emanazione di un ordine mediante il quale un organo giurisdizionale di uno Stato contraente vieta a una parte del procedimento dinanzi ad esso pendente di proporre o di proseguire un'azione giudiziaria dinanzi a un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, anche quando tale parte agisce in mala fede allo scopo di ostacolare il procedimento già esistente. Infatti, secondo la Corte il divieto del giudice ad una parte, sotto minaccia di sanzioni, di avviare o di continuare un'azione dinanzi ad un organo giurisdizionale straniero ha l'effetto di pregiudicare la competenza di quest'ultimo a risolvere la controversia
. Infatti, dal momento che con un ordine inibitorio si vieta al richiedente di intentare una siffatta azione, è giocoforza constatare l'esistenza di un'ingerenza nella competenza del giudice straniero, incompatibile, come tale, con il sistema della Convenzione e pertanto, una palese violazione del principio della reciproca fiducia degli ordinamenti nazionali che deve governare lo spazio giuridico europeo, in particolare dopo il Regolamento 44 del 2001 che ha sostituito la predetta Convensione. (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sentenza 27 aprile 2004: Convenzione di Bruxelles - Procedimento avviato in uno Stato contraente - Procedimento avviato in un altro Stato contraente dal convenuto in un procedimento già esistente - Convenuto che agisce in mala fede e con lo scopo di ostacolare il procedimento già esistente - Compatibilità con la Convenzione dell'emanazione di un ordine contro il convenuto che impedisce di proseguire l'azione nell'altro Stato contraente).

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