Una nota di commento all'interessante sentenza del Tar Lazio n. 1493/14, in materia di trattamento economico del Finanziere:

   Avv. Francesco Pandolfi

cassazionista

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL FINANZIERE 

Una nota di commento all'interessante sentenza del Tar Lazio n. 1493/14, in materia di trattamento economico del Finanziere: laddove l'istanza di trasferimento del Militare non è legata all'emersione di sue specifiche esigenze ma dipende dalla soppressione del reparto di appartenenza, il trasferimento s'intende "d'Autorità" e da diritto a ricevere l'indennità correlativa.

In punto di fatto: con provvedimento del 2xxxx il Comando Generale della Guardia di Finanza ha disposto la revisione organizzativa del Comando regionale della Lombardia, disponendo - fra l'altro - la soppressione della Tenenza di C. con decorrenza dal 1xxxxxxx0.

Facendo seguito ad un invito rivolto dal Comando Regionale in data 2xxxxxxxxx, il ricorrente, militare della Guardia di Finanza che prestava servizio presso la Tenenza di Colico con il grado di Appuntato Scelto, ha presentato una memoria in data 2xxxxx, con la quale ha espresso la propria preferenza per il trasferimento presso la Tenenza di C. L.

In data 2xxx0, il Comando Regionale Lombardia, preso atto della memoria presentata dal militare, lo ha autorizzato a presentare istanza di trasferimento, poi avanzata dall'interessato in data 12xxxx0 per la Tenenza di C. L.

Con determinazione datata 8xxxxxx, il Comando Regionale del Corpo ha disposto il trasferimento "a domanda" del ricorrente dalla Tenenza di C. alla Tenenza di C. L.

Avverso il provvedimento, il militare ha proposto ricorso gerarchico per ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento dell'indennità di trasferimento.

Il ricorso amministrativo è stato respinto con determinazione datata 1xxxx.

B. ha quindi impugnato la decisione gerarchica, lamentandone la illegittimità, in quanto il trasferimento disposto ha natura di trasferimento d'autorità e non su domanda, con conseguente spettanza della relativa indennità.

Il ricorso è fondato.

La controversia concerne la spettanza o meno dell'indennità di trasferimento al militare che, dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, abbia, con il consenso dell'amministrazione, manifestato una preferenza per la nuova sede di destinazione e tale preferenza sia stata accolta dall'amministrazione medesima.

Sulla questione il Tribunale condivide l'orientamento della prevalente giurisprudenza, che valorizza il dato normativo recentemente sopravvenuto.

In particolare, l'art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un comma 1-bis, che così recita: " L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni".

Nella nuova disposizione, non vi è alcun carattere che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e dunque naturalmente dotata di efficacia retroattiva (si veda invece, in senso testualmente contrario, l'art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riguardo alla questione - parallela a quella qui trattata - del regime conseguente al trasferimento, previa domanda, alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica: in tema, si veda, per tutte, Consiglio di Stato sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4290).

Ne discende che essa ha inteso avere un effetto innovativo nell'ordinamento, modificando la normativa previgente.

Deve dunque ritenersi - argomentando a contrario - che, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, l'indennità connessa al trasferimento di autorità spettasse - nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 16 dicembre 2011, n. 23) - quando il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4806).

La situazione descritta ricorre nel caso di specie.

In senso contrario non rileva la circostanza che il militare abbia manifestato una preferenza rispetto alla nuova sede di assegnazione, presentando, su indicazione dell'amministrazione, apposita domanda di trasferimento.

Invero, l'istanza presentata dall'interessato non è legata all'emersione di sue specifiche esigenze, da soddisfare mediante il trasferimento presso una diversa sede di servizio, ma dipende dalla soppressione del reparto di appartenenza, che integra il dato di partenza sul quale si innesta la preferenza espressa dal militare, poi formalizzata in una richiesta di trasferimento.

In altre parole, seppure l'amministrazione ha aderito alle indicazioni dell'interessato, disponendone il trasferimento nella sede da lui indicata, ciò non toglie che lo spostamento non è dipeso dall'iniziativa del militare, ma dalla soppressione del reparto cui apparteneva, sicché la fattispecie rientra nel trasferimento di Autorità e, essendosi sviluppata durante la vigenza della disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferimento, ogni qual volta, come già ricordato, tra la sede di partenza e quella di destinazione sussista una distanza superiore a 10 Km, fermo restando che quest'ultimo elemento di fatto non è contestato dall'amministrazione nel caso in esame.

In definitiva, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere annullata la determinazione gravata e l'amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento dell'indennità di trasferimento, da calcolare con riferimento al giorno in cui il trasferimento ha avuto esecuzione.

La somma così determinata ha natura indennitaria ed integra un debito di valuta, pertanto in relazione ad essa non spetta la rivalutazione, poiché il ricorrente non ha dimostrato neppure a livello indiziario che un pagamento tempestivo avrebbe evitato o ridotto gli effetti derivanti dall'inflazione.

Viceversa, sulla somma in questione devono essere calcolati gli interessi al saggio legale dalla data di maturazione del credito, ossia dal momento in cui è divenuto efficace il trasferimento e sino all'effettivo pagamento.

La concreta articolazione della situazione di fatto sottesa all'impugnazione consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione Quarta - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto: 1) annulla la determinazione impugnata indicata in epigrafe, 2) condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di trasferimento, maggiorata degli interessi al saggio legale dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo pagamento;3) compensa tra le parti le spese della lite.


Avv. Francesco Pandolfi        

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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