Avv. Federica Federici  

f.federici@studiolegalefederici.it

Locus commissi delicti negli spazi virtuali

Una breve introduzione

Nell'ordinamento penale per il principio di territorialità espresso dall'art. 6 c.p. il reato si considera commesso nel territorio dello Stato anche laddove un'azione od un'omissione che lo costituiscono si siano realizzate solo in parte nel territorio dello Stato. Emergono quindi due elementi: uno attinente al concetto di luogo come spazio fisico preciso e con confini fisici o convenzionali precisi ed uno -  processuale - relativo al principio di territorialità, che unisce al riferimento alla legge penale sostanziale il richiamo alla giurisdizione italiana, cui spetta il compito di conoscere i fatti commessi nel territorio dello Stato. Inoltre la norma concerne sia i rapporti tra stati (non solo il giudice competente) che la scelta del legislatore di aderire al principio dell'ubiquità (2° comma). Questi aspetti mostrano debolezza ed incertezza in tutti quei casi in cui  il concetto di "luogo" non è fisico e non è definibile, laddove cioè il reato viene commesso in quanto le fattispecie indicate afferiscono tutte a situazioni e/o fenomeni che avvengono in uno spazio che non è.

E' evidente quindi come di fronte a simili fattispecie l'interprete si trova a dover ricostruire uno scenario che esula dai tradizionali criteri offerti dalla norma sostanziale e ricorrere ad una serie di operazioni per poter individuare tutti gli elementi del reato e stabilire la responsabilità e l'imputazione.

In caso di locus commissi delicti non territoriale in senso fisico vengono in rilievo numerose problematiche in termini di giurisdizione, prove, esimenti, elemento soggettivo, persona offesa, danno e realizzazione evento. In generale, in merito alla giurisdizione di uno spazio fisico come la Rete, la cui potenzialità di diffusione è enorme e nella quale operano molteplici soggetti (provider, sistemisti, gestori, social network, blog e forum con i loro responsabili  e moderatori, fornitori della rete, società di commercio elettronico

, utenti anonimi, hackers, polizia postale, consumatore, testate giornalistiche, ecc) diventa molto complicato individuare autori del reato, tempo di azione e persona offesa, ma ancor prima e alla base di qualsiasi valutazione il nodo cruciale resta il locus commissi delicti, appunto. Entrano in gioco spazi virtuali, ma anche server e apparati fisici che potrebbero essere situati ben lontano dai soggetti agenti, che a loro volta possono distribuirsi in luoghi anche remoti tra loro e fuori dal territorio italiano, non essere cittadini italiani e per di più giocare ruoli differenti tra loro (autori materiali, ideatori, proprietari di siti, ecc.).

Il concetto di luogo viene quindi nel mondo di Internet stravolto e ricondotto all'idea di "sito" virtuale di contenitore non fisico e dai confini complessi in cui si possono - anzi sono in continua evoluzione ed aumento - fenomeni criminosi di nuova generazione che pongono quaestiones non indifferenti agli operatori del diritto. In tema di prove è evidente come possa risultare ulteriormente difficile provare l'evento in concreto, data l'assoluta manipolazione delle prove informali, l'alterabilità ad opera di esperti e meno esperti, la difficoltà a ricostruire elementi probatori in uno scenario che intreccia elementi fisici (Hardware) e non fisici (Software), strutture non solo fisiche, nelle quali i dati scorrono.

Ne consegue la polverizzazione dell'iter criminis in più "luoghi" virtuali. Esimenti ed elemento soggettivo sono ulteriori elementi che rendono complesso il fenomeno de quo in quanto in Rete circondano con velocità e in modo quasi schizofrenico notizie, transazioni, opinioni, informazioni e provarne dolo, colpa o elementi giustificabili di alcune condotte è sicuramente operazione complessa o - quanto meno - proibitiva.

Lo stesso danno verso la persona offesa, data la potenziale diffusione erga omnes, rende incerta l'individuazione univoca della quantità, della natura e dell'esatto soggetto offeso dal presunto reato.

Queste brevi quanto semplicistiche argomentazioni hanno lo scopo di evidenziare quanto complesso sia il fenomeno di quei reati che si realizzano al di fuori del tradizionale concetto di locus commissi delicti e quante implicazioni e sottoarticolazioni presenta.

Facciamo degli esempi.

Quanto alla diffamazione a mezzo Internet la fattispecie nei casi di cui all'art. 595 c.p. (Delitti contro la persona), il primo problema che si presenta è proprio relativo alla persona offesa in quanto la diffamazione in generale richiede che essa sia diretta verso una persona/categoria determinata mentre lo strumento Internet moltiplica gli effetti della condotta verso categorie non necessariamente limitate e determinate e anche laddove lo sia, il rischio di un danno moltiplicato ed un'offesa aggravata nell'intensità e chi evidenzia serietà.

Perfeziona quindi la fattispecie di diffamazione  a mezzo Internet ai sensi dell'art. 595 c.p. l'idoneità della condotta ad offendere (tramite immagini o scritti o notizie) un soggetto nel bene giuridico dell'onore nonché potenzialmente diretti "erga omnes". La percezione da parte di terzi di una comunicazione offensiva quale avvenimento esterno all'autore del reato o collegato casualmente al suo comportamento integra pertanto tale fattispecie.

Prova di tale evento è la diffusione effettiva del messaggio, ancor prima di tale percezione da parte di n persone, diffusione tecnicamente valutabile come non equivoca nella sua idoneità a diffondersi in Rete.

Per quanto riguarda specificatamente il "luogo" secondo un recente orientamento della Cassazione il reato di immissione di frasi, foto denigratorie e/o offensive nella rete Internet deve ritenersi commesso nel luogo in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più utenti della rete per quanto il sito web non sia identificabile in un unico luogo o sia addirittura all'estero.

Quanto alla sostituzione di persona tramite creazione di un falso account su social network, la fattispecie è da ricondursi all'art. 494 c.p. (Della falsità personale - rubricato come "sostituzione di persona") e  tale fattispecie integra appunto la condotta di chi crea (ed/od utilizza?) un account attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete nei confronti delle quali si declinano le falsi generalità vengono abusivamente spese recando danno alla sua immagine e dignità. Esso può concorrere con il reato di ipotesi delittuose distinte ed autonome. Al di là dell'inquadramento della fattispecie al reato di sostituzione di persona con riguardo al luogo di commissione del reato tornano a valere i ragionamenti fin qui effettuati. Si tratta di un luogo virtuale legato nel caso del social network a dei proprietari che sono dislocati in più luoghi e che devono tutelare gli utenti nei casi di violazione del profilo laddove accertati e/o accertabili. Anche in questo caso qualsiasi valutazione, ricostruzione o verifica comporta operazioni complesse e presente un quadro delicato.

Infine nel caso di indebito utilizzo della propria carta di credito ricaricata ai fini di compiere una truffa (quindi realizzare un profitto ingiusto a danno altrui) che di per sé già presenta elementi di criticità quanto al momento consumativo, si dovrebbe ragionare in termini di realizzazione in concreto del profitto stesso. Ovvero il luogo è quello ove esso si realizza con l'apertura del credito (dove le somme vengono caricate/erogate). Dovendosi provare raggiro e frode a mezzo della ricarica della carta es. Postpay (la propria quindi non altrui) e quindi la strumentalità della carta a fini criminosi (dolus in contrahendo) viene in rilievo l'uso illegittimo del bene strumento e quindi la truffa dovrebbe considerarsi consumato nel luogo (e nel momento) in cui il soggetto agente consegna la materiale disponibilità del bene oggetto del reato. In teoria esso dovrebbe coincidere con la realizzazione del profitto ed erogazione credito di cui sopra. La difficoltà di accertare il luogo (non solo il momento) del reato in cui il titolare trae l'ingiusto profitto nasce dal fatto che a differenza di altri strumenti di pagamento. Di qui il contrasto giurisprudenziale che si è avuto in tutti i casi di truffe online può risolversi con il criterio della percezione della somma sulla propria carta con fini fraudolenti.

Avv. Federica Federici - f.federici@studiolegalefederici.it


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