di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, sentenza n. 6827 del 24 Marzo 2014. 

E' etica professionale cui i magistrati devono uniformarsi il contegno sempre imparziale, anche dal punto di vista della propria immagine in rapporto con la stampa. Nel caso di specie a un giudice, sostituto procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Milano, la sezione disciplinare del CSM ha irrogato la sanzione della censura per avere la stessa rilasciato diverse interviste agli organi di stampa, nonché per aver partecipato ad un programma televisivo dedicato a una vicenda nella quale il sostituto procuratore era coinvolto. Tali interviste sarebbero state rilasciate per rispondere ad alcune affermazioni diffamatorie, senza attivare le proprie difese sfruttando la via istituzionale. Secondo il magistrato interessato la sezione disciplinare avrebbe errato nell'interpretare il dovere di riserbo posto a carico dei giudici, dunque ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte afferma come il dovere di riserbo abbia una portata molto ampia, molto più estesa di quanto abbia inteso la ricorrente. La Corte arriva addirittura a citare il significato letterale della parola nella lingua italiana, "l'essere molto riservato nell'esprimere il proprio stato d'animo, le proprie intenzioni e valutazioni (più forte, quindi, di riservatezza) e, d'altro canto, riservatezza vuol dire il fatto di essere riservato, discreto e controllato nell'esprimersi e nel comportarsi". "Si tratta di un atteggiamento richiesto al magistrato all'evidente fine di evitare che, facendo percepire i propri sentimenti e le proprie opinioni, possa suscitare dubbi sulla sua indipendenza e imparzialità, danneggiando la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione". Per tutti gli illeciti contestati è la legge stessa che individua le fattispecie di interesse. Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, occorre esaminare nello specifico, caso per caso, la situazione prospettata. Continua la Corte confermando inoltre l'applicabilità agli illeciti disciplinari delle cause di giustificazione così come previste dall'art. 4 della legge 689/1981: nello specifico, stato di necessità e adempimento di un dovere. Ciò che ne consegue è la necessità di operare un bilanciamento giuridico tra gli interessi coinvolti. Conclude la Suprema Corte confermando come sia diritto e anzi, necessità per i magistrati godere di una tutela contro le affermazioni diffamatorie (provenienti ad esempio dalla stampa), accogliendo dunque il ricorso del magistrato e cassando con rinvio la decisione impugnata. Il principio di diritto enunciato è il seguente: "la condotta con la quale il magistrato si difende dall'attribuzione, sulla base di dichiarazioni diffuse dagli organi di informazione, di un provvedimento non solo di contenuto diverso da quello adottato, ma anche inconciliabile con i doveri del magistrato e con l'immagine che il magistrato deve dare di sé per la credibilità propria e della magistratura, non si pone di per sé, ma eventualmente solo per i mezzi concretamente usati, in contrasto con il valore dell'imparzialità, al quale, anche sul piano dell'immagine, il magistrato deve sempre uniformarsi. Ne consegue che, nel caso il cui il magistrato faccia ricorso per difendersi a interviste e comunicati stampa, la legittimità della condotta sul piano disciplinare, in relazione alla configurabilità delle esimenti dello stato di necessità e dell'adempimento di un dovere, deve essere valutata, con un giudizio ex ante che, avendo riguardo alle specifiche circostanze che hanno connotato la lesione dell'onore del magistrato, non può limitarsi a individuare astratte alternative percorribili, senza prevedere quali siano gli effettivi risultati che con esse il magistrato avrebbe potuto ottenere a tutela del suo onore professionale, in relazione alle esigenze di difesa come concretamente emerse".



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