In effetti, giova ricordare che, per poter configurare la
contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., secondo l'ormai costante
indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione(Cass. sez. 1, n. 3348 del
16/01/1995, Draicchio, rv. 200692; sez. 1, n. 5578 del 6/11/1995, Giuntini ed
altri, ev. 204796; sez. 1, n. 1406 del 21/12/1996, PC e Costantini, rv. 209694;
sez. 1, n.7753 del 20.5.1994, De Nardo, rv. 198766, sez. 1, n. 47298 del
29/11/2011, lori, 251406; sez.) è necessario che i rumori prodotti, oltre ad
essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano la attitudine a
propagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone. Tanto viene
dedotto dalla natura del bene giuridico protetto, consistente nella quiete
pubblica e non nella tranquillità dei singoli soggetti che denuncino la
rumorosità altrui.
Pertanto, chiarisce la Cassazione con sentenza
2 dicembre 2013 n. 47830, quando l'attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale, per ravvisare la responsabilità penale del
soggetto agente non è sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell'ora
notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino
disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli
appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, i
quali, se lesi, potranno far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i
diritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa
di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità
degli occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi,
insomma ad un numero considerevole di soggetti. Soltanto in
tali casi potrà dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica.
Dott. Luigi Del Giudice




